LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30
INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna si propone con la presente legge:
a) di promuovere il miglioramento delle funzioni produttive, ecologiche e sociali dei boschi esistenti;
b) di favorire l'ampliamento della superficie boscata per scopi produttivi nonchè per la tutela dell'ambiente in genere e, in particolare, per il miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni montani e di quelli collinari di cui all'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ;
c) di favorire l'attuazione di impianti specializzati da legno e di piante officinali;
d) di incentivare la migliore attuazione dei lavori forestali e la prima lavorazione dei prodotti del bosco e del sottobosco, col fine di migliorare l'occupazione nei territori montani;
e) di assicurare al patrimonio silvo - pastorale privato e pubblico attraverso appositi strumenti, normative e provvedimenti promozionali, una efficace tutela ed un' adeguata gestione tecnica;
f) di favorire la propaganda e la divulgazione nel settore forestale;
g) di promuovere la ricerca e la sperimentazione per i settori e per gli scopi sopra indicati.
La Regione persegue gli obiettivi indicati nel presente articolo nel quadro della programmazione regionale e in particolare dei piani di settore, nonchè degli indirizzi stabiliti in materia dalla legislazione nazionale e comunitaria.