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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 19
Finalità e compiti
L'Azienda regionale delle foreste provvede alla gestione tecnica ed amministrativa nonchè alla tutela dei beni silvo - pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile regionale.
In particolare, l'Azienda regionale delle foreste, nell' ambito delle direttive programmatiche del Consiglio regionale, persegue i seguenti fini:
- contribuisce alla difesa del suolo, al ripristino ed al miglioramento degli equilibri ecologici dei terreni sui quali ricadono i beni affidati alla sua gestione;
- assicura la migliore conservazione dei beni amministrati in relazione alle funzioni protettive, ricreative, scientifiche e didattiche, nonchè produttive da essa svolte;
- promuove e partecipa alle attività di ricerca e di sperimentazione nel campo delle foreste e del relativo ambiente, dell'utilizzazione del legno e di altri prodotti del bosco, attuate da Istituti o Enti specializzati;
- svolge attività di propaganda forestale.
L'Azienda regionale delle foreste, inoltre, gestisce le attività vivaistiche regionali, al fine di assicurare il materiale di propagazione nella quantità e qualità necessarie per attuare i rimboschimenti, sia nelle proprietà amministrate dall'azienda, sia nelle altre proprietà pubbliche e private, secondo i programmi stabiliti nel precedente art. 2.
Su specifica richiesta dell'Ente delegato l'Azienda regionale delle foreste può svolgere attività di assistenza tecnica ed amministrativa, ivi compresi i piani economici, nel settore forestale a favore di Enti pubblici, di consorzi di cui ai precedenti artt. 8 e 9, di cooperative e di imprenditori singoli od associati operanti nel settore forestale.
All'Azienda regionale delle foreste può essere affidata su richiesta dell'Ente delegato la gestione e la tutela di parchi e riserve naturali ed in genere di aree protette per la conservazione della natura, costituite dalla Regione ed appartenenti a proprietà demaniali, ad Enti pubblici e collettivi e a privati.
Per lo svolgimento dei compiti di cui ai precedenti commi quarto e quinto, l'Azienda regionale delle foreste può avvalersi del Corpo forestale dello Stato nell'ambito della convenzione di cui all'art. 15 della presente legge.
L'Azienda regionale delle foreste può assumere la gestione dei beni silvo - pastorali appartenenti alle Regioni limitrofe, sulla base di specifiche intese fra le Regioni interessate, qualora ciò si renda conveniente ai fini di una coordinata gestione tecnico - amministrativa e con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8 del DPR n. 616 del 24 luglio 1977 Sito esterno.
I programmi degli interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio affidato all'Azienda regionale delle foreste sono approvati dalla Regione previo il parere degli enti delegati competenti per territorio.

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