Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 22
Il presidente
Il presidente dell'azienda viene eletto dal Consiglio regionale con le procedure previste dall'art. 62 dello Statuto della Regione. Il presidente è il legale rappresentante dell'azienda;
convoca e presiede la commissione amministratrice e ne attua le deliberazioni; compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda e sovraintende alla sua gestione.

Espandi Indice