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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 4
Interventi di iniziativa privata
Gli enti delegati provvedono all'erogazione di contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di iniziativa privata per le finalità di cui all'art. 1, lettere a), b)e c), comprese le opere di servizio direttamente connesse.
I contributi di cui al comma precedente sono stabiliti, in rapporto alla spesa ritenuta ammissibile, per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico, e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 Sito esterno, nelle seguenti misure a seconda del tipo di intervento:
a) per il miglioramento dei boschi esistenti e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto: contributo fino al 90% della spesa ammessa; per i tagli colturali e per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto la spesa ammessa a contributo dovrà computarsi al netto del valore della massa legnosa ritraibile;
b) per la costituzione di nuovi boschi permanenti e per la ricostituzione di boschi degradati, ovvero danneggiati da avversità, con particolare riguardo ai castagneti da frutto: contributo fino al 90% della spesa ammessa;
c) per l'attuazione di impianti con i criteri dell'arboricoltura specializzata da legno: contributi fino al 70% della spesa ammessa;
d) per il miglioramento e la razionale utilizzazione dei pascoli degradati: contributo fino al 75% della spesa ammessa;
e) per la realizzazione di impianti di essenze officinali e di colture in campo di prodotti tipici del sottobosco: contributo fino al 60% della spesa ammessa.
Per i restanti territori le misure massime dei contributi sopra indicati vengono ridotte rispettivamente al 60% per la lett. a), al 70% per la lettera b) e al 50% per la lett. c).
Le provvidenze previste nel presente articolo possono essere concesse per una sola volta per lo stesso terreno e per una superficie superiore a 1 ettaro. Detti limiti non si applicano per la realizzazione degli impianti di cui alla precedente lettera e). Sono ammesse deroghe solo in casi di danni derivanti da accertata calamità naturale.
Nell'ambito dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali di cui alla legge regionale 5 maggio 1977, n. 18, possono prevedersi anche le opere di rimboschimento e di miglioramento dei boschi esistenti. In tal caso il piano di sviluppo aziendale o interaziendale è approvato previo parere dell'ente delegato competente ai sensi della presente legge.

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