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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 04 settembre 1981, n. 30

INCENTIVI PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE FORESTALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TERRITORIO MONTANO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 25 MAGGIO 1974, N. 18 E 24 GENNAIO 1975, N. 6

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 107 dell' 8 settembre 1981

Art. 9
Provvedimenti per la gestione tecnico - economica dei boschi appartenenti ai Comuni e ad altri enti
Per attuare una migliore gestione dei propri patrimoni silvo - pastorali, i Comuni e gli altri enti proprietari di boschi o di terreni da rimboschire possono far parte dei consorzi di cui all'articolo 8 o consorziarsi fra loro. In quest' ultimo caso per l'adozione dello statuto valgono le norme di cui al citato articolo 8.
Alle aziende speciali consorziali costituite tra Enti locali ed altri enti per la gestione e la custodia dei beni silvo - pastorali si applicano le disposizioni ed i benefici previsti per i consorzi volontari indicati all'articolo 8.
Nel caso di scioglimento delle aziende già esistenti: Consorzio delle Comunali e Parmensi (Parma) ed Azienda speciale consorziale Livello di Nasseta (Reggio Emilia), il personale assunto in data anteriore al 1 gennaio 1980 nelle forme previste dal regolamento di ciascun ente e che sarà in servizio al 31 dicembre 1980, verrà inquadrato a domanda nel ruolo unico del personale della Regione Emilia - Romagna, per essere successivamente destinato alle Comunità montane competenti per territorio.
Tale disposizione vale anche nel caso di trasformazione degli enti di cui al precedente comma nei consorzi volontari di cui alla presente legge, limitatamente al personale in eccedenza.
I Comuni e gli altri Enti debbono gestire il loro patrimonio silvo - pastorale in base a propri piani economici approvati dalla Giunta regionale.

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