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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/02/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 08/09/1981

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 settembre 1981, n. 31

CONTROLLI SUGLI ISTITUTI DI RICOVERIO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO CON SEDE NELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 108 dell' 8 settembre 1981

Art. 1
Sono soggette al controllo di legittimità e di merito della Giunta regionale le deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura con carattere scientifico di diritto pubblico, con sede nella Regione Emilia - Romagna, concernenti le materie indicate nell'art. 19, ultimo comma, del DPR 31 luglio 1980, n. 617 Sito esterno.
Entro dieci giorni dalla loro adozione gli Istituti sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale copia autentica delle deliberazioni di cui al primo comma corredata dalla relativa documentazione.
Entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni risultano pervenute, la Giunta regionale, sentita sulle deliberazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'articolo 19 - ultimo comma del DPR 31 luglio 1980 n. 617 Sito esterno la competente Commissione consiliare che ha quindici giorni di tempo dalla richiesta per pronunciarsi, le approva o le restituisce all'Istituto con motivati rilievi per il riesame da parte del Consiglio d' amministrazione o con richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio. I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al Presidente del Collegio dei revisori.
Sulle deliberazioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 19, ultimo comma, del DPR 31 luglio 1980 n. 617 Sito esterno è sentito altresì il parere del Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale, nel cui ambito territoriale è ubicato l'Istituto, che si intende acquisito qualora non sia pervenuto alla Giunta regionale nel termine di quindici giorni dalla richiesta.
Trascorso il termine di cui al precedente terzo comma senza che la deliberazione sia restituita all'Istituto, ovvero trascorso il medesimo termine dalla data in cui sono pervenuti i chiarimenti o gli elementi integrativi richiesti o la nuova deliberazione senza che sia adottato il provvedimento negativo di controllo, la deliberazione diventa esecutiva.
Il provvedimento negativo di controllo che deve essere motivato, impedisce l'efficacia delle deliberazioni e fa venire meno fin dall'inizio gli effetti di quelle provvisoriamente esecutive.
Copia delle deliberazioni e dei relativi atti di controllo è trasmessa dagli Istituti al Ministero della Sanità.

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