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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 settembre 1981, n. 32

INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO LE SCUOLE DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 108 dell' 8 settembre 1981

Art. 3
Indennità, compensi e trattamenti di trasferta
Ai dipendenti delle Unità Sanitarie Locali e al personale medico dei servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura che abbiano incarichi di insegnamento presso le scuole di cui al precedente articolo non spetta alcuna indennità o compenso per le lezioni tenute entro l'orario di servizio.
Le indennità ed i compensi, al lordo delle ritenute di legge, sono fissate in L.23.000 orarie sia per il personale di cui al precedente comma per le lezioni tenute fuori dall'orario di servizio, sia per il personale incaricato di insegnamento non dipendente dalle Unità Sanitarie Locali o non addetto ai servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura. Il personale sopracitato ha diritto ai trattamenti economici di trasferta secondo le disposizioni delle leggi statali 12 febbraio 1978 n. 132 e 18 dicembre 1973, n. 836.
I trattamenti economici stabiliti ai sensi del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1980/ 1981.
Sono abrogati i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1976, n. 12.

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