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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 settembre 1981, n. 32

INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO LE SCUOLE DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI NON MEDICI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 108 dell' 8 settembre 1981

INDICE

Art. 1 - Conferimento degli incarichi
Art. 2 - Graduatoria degli aspiranti ad incarichi di insegnamento
Art. 3 - Indennità, compensi e trattamenti di trasferta
Art. 4 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Conferimento degli incarichi
Gli incarichi di insegnamento presso le scuole di formazione degli operatori sanitari non medici sono conferiti dall'Unità Sanitaria Locale sede di scuole seguendo l'ordine della graduatoria di cui al successivo articolo 2 predisposta dalla Provincia o dal Circondario di Rimini in cui è rispettivamente compreso l'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale medesima, per il numero di ore previsto dal programma di studio di ciascuna materia di insegnamento, maggiorato di un terzo per lo svolgimento delle attività complementari connesse all'insegnamento stesso.
Art. 2
Graduatoria degli aspiranti ad incarichi di insegnamento
Sono istituite presso ciascuna Provincia e presso il Circondario di Rimini graduatorie per gli aspiranti ad incarichi di insegnamento presso le scuole di formazione degli operatori sanitari non medici.
Le domande per la formazione delle graduatorie devono essere indirizzate alla Provincia o al Circondario di Rimini in cui sono rispettivamente ubicate le scuole ove si richiede il conferimento degli incarichi entro il 30 maggio di ogni anno.
Per l'anno scolastico 1981/ 81 il termine di presentazione delle domande è fissato al 31 luglio 1981.
Per la formazione delle graduatorie si applicano le disposizioni della legge 24 luglio 1979, n. 19 Sito esterno.
Art. 3
Indennità, compensi e trattamenti di trasferta
Ai dipendenti delle Unità Sanitarie Locali e al personale medico dei servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura che abbiano incarichi di insegnamento presso le scuole di cui al precedente articolo non spetta alcuna indennità o compenso per le lezioni tenute entro l'orario di servizio.
Le indennità ed i compensi, al lordo delle ritenute di legge, sono fissate in L.23.000 orarie sia per il personale di cui al precedente comma per le lezioni tenute fuori dall'orario di servizio, sia per il personale incaricato di insegnamento non dipendente dalle Unità Sanitarie Locali o non addetto ai servizi di assistenza delle cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura. Il personale sopracitato ha diritto ai trattamenti economici di trasferta secondo le disposizioni delle leggi statali 12 febbraio 1978 n. 132 e 18 dicembre 1973, n. 836.
I trattamenti economici stabiliti ai sensi del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno scolastico 1980/ 1981.
Sono abrogati i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1976, n. 12.
Art. 4
Copertura finanziaria
Le spese per le attività formative previste dalla presente legge sono a carico della quota di parte corrente a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale assegnato a tal fine alla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 settembre 1981

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