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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 settembre 1981

Art. 1
Individuazione, costituzione e gestione dei presidi multizonali di prevenzione
La presente legge disciplina, con riferimento all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e nell'ambito del piano sanitario regionale, l'organizzazione e il funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione, e stabilisce le modalità con cui deve attuarsi il coordinamento degli stessi con i servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali.
L'individuazione, l'ubicazione e gli ambiti territoriali di riferimento dei presidi multizonali di prevenzione sono determinati dalla legge di piano sanitario regionale. Agli adempimenti necessari per la loro attivazione ed organizzazione secondo le norme della presente legge provvedono i comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali ove i presidi medesimi hanno sede
La gestione dei presidi multizonali di prevenzione è affidata alle Unità Sanitarie Locali nel cui ambito territoriale essi sono ubicati.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppresso. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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