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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 settembre 1981

Art. 10
Personale addetto ai presidi multizonali di prevenzione
La dotazione organica del personale dei presidi multizonali di prevenzione è determinata dalle Unità Sanitarie Locali ove i medesimi sono collocati, sentite le Unità Sanitarie Locali comprese nell'ambito territoriale di riferimento di ciascun presidio secondo le previsioni del piano sanitario regionale.
I presidi multizonali di prevenzione prevedono almeno la presenza delle seguenti figure professionali: medico, biologo, chimico, fisico, personale tecnico sanitario, personale di vigilanza e ispezione, ingegnere e geologo, assistente tecnico, operatore tecnico e agente tecnico.
Le Unità Sanitarie Locali sedi di presidio multizonale di prevenzione dovranno altresì provvedere all'adeguata dotazione di personale amministrativo nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dei medesimi presidi.
Nel presidio multizonale di prevenzione ubicato presso l'Unità Sanitaria Locale n. 28 sarà inoltre assicurata la presenza di specifiche figure professionali per il funzionamento del settore preposto all'attività di documentazione e informazione sui rischi e sui danni da lavoro.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppresso. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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