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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 settembre 1981

Art. 15(4)
Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti (2)
Le commissioni per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 Sito esterno, sono insediate presso il settore fisico di ogni presidio multizonale di prevenzione e hanno competenza per l'ambito territoriale cui si riferisce ciascun presidio.
Le commissioni sono presiedute dal responsabile del settore di attività fisico ambientale e sono composte:
- da un laureato in medicina, specialista in radiologia;
- da un laureato in fisica facente parte del servizio di fisica sanitaria ospedaliera dell'ambito territoriale del presidio multizonale di prevenzione;
- da un esperto qualificato, scelto dall'elenco nominativo di cui all'articolo 71 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 Sito esterno;
- da un medico specialista in igiene pubblica o in medicina del lavoro o da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 Sito esterno.
Le commissioni vengono di volta in volta integrate dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e di medicina preventiva e igiene del lavoro dell'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio si esplicano le attività o sono ubicati gli insediamenti o le sorgenti oggetto di autorizzazione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo amministrativo dell'Unità Sanitario Locale nel cui territorio ha sede il presidio multizonale.
Le commissioni hanno funzioni consultive e restano in carica tre anni. I componenti sono nominati dal comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale in cui ha sede il presidio multizonale di prevenzione e possono essere riconfermati.
Le commissioni esprimono parere per tutte le questioni previste dalle vigenti disposizioni, nonché ai fini del rilascio del nulla osta previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 Sito esterno.
Le commissioni prestano inoltre la propria consulenza ai Sindaci e alle Unità Sanitarie Locali circa i problemi della protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppresso. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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