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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 settembre 1981

Art. 18
Utilizzazione di beni, attrezzature e personale
L'utilizzazione dei beni e delle attrezzature già appartenenti ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, all'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.), all'associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), alle sezioni mediche, chimiche e antinfortunistiche degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, trasferiti al patrimonio dei Comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, è regolata da legge regionale di attuazione degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno. L'utilizzo da parte delle U.S.L. dei beni e delle attrezzature dell'E.N.P.I., dell'A.N.C.C. e delle sezioni mediche, chimiche e antinfortunistiche degli ispettorati del lavoro, decorre dalla data di effettivo trasferimento dei medesimi ai Comuni.
Il personale degli enti e degli uffici di cui al precedente comma è utilizzato, a decorrere dalla data di effettiva attribuzione alle U.S.L. e in attesa del definitivo trasferimento ai sensi della normativa vigente, dalle Unità Sanitarie Locali sedi di presidio multizonale di prevenzione nei posti risultanti dalla dotazione organica di ciascun presidio determinata ai sensi del precedente articolo 10, primo comma, ed in quelli della dotazione organica dei servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppresso. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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