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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 settembre 1981

Art. 2
Compiti dei presidi multizonali di prevenzione
I presidi multizonali di prevenzione esercitano le proprie attività su richiesta delle Unità Sanitarie Locali dell'ambito territoriale di ciascun presidio quali strutture tecnico-specialistiche di supporto dei servizi delle Unità Sanitarie Locali medesime, con particolare riferimento ai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro, di igiene pubblica e di veterinaria. I presidi multizonali svolgono altresì indagini su richiesta di privati nell'ambito delle procedure previste dal successivo art. 3.
I presidi multizonali di prevenzione sono preposti al controllo e alla tutela dell'igiene ambientale, alla verifica delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con il compito di svolgere attività che, per caratteristiche tecniche e specialistiche e per le finalità specifiche perseguite, sono prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una Unità Sanitaria Locale.
Indagini specialistiche di interesse regionale sono eseguite dai presidi multizonali di prevenzione secondo indicazioni e modalità contenute nei piani sanitari regionali e nelle forme previste dall'art. 3 della presente legge.
Gli interventi particolari previsti al successivo articolo 4, ultimo comma, costituiscono, nell'ambito del piano annuale di lavoro di cui al successivo articolo 3, prestazioni direttamente erogate da presidi multizonali di prevenzione che le svolgono in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali dei rispettivi ambiti territoriali.
I presidi multizonali di prevenzione svolgono inoltre attività di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni di competenza di enti locali in materia di inquinamento ambientale non rientranti fra quelle ad essi attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno. L'esercizio di tale attività è regolata da apposite convenzioni stipulate fra le Unità Sanitarie Locali ove i presidi medesimi sono collocati e gli enti locali interessati.
Le indagini a favore di privati o di altri enti pubblici diversi da quelli di cui al precedente comma sono eseguite, a richiesta dei medesimi, compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, risultanti dai piani di lavoro annuali di cui al successivo art. 3.
Gli oneri per le prestazioni previste dal quarto, quinto e sesto sesto comma del presente articolo, nonché per le altre prestazioni comunque dovute ai sensi della vigente normativa che non siano specificatamente finanziate con la quota del fondo sanitario nazionale trasferita alla Regione, sono a carico dei richiedenti negli importi stabiliti dei tariffari vigenti.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppresso. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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