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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 settembre 1981

Art. 20
Disposizioni finanziarie
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno al finanziamento della spesa corrente, quota a destinazione indistinta, si provvede ai sensi della legge regionale 3 marzo 1981, n. 8.
Per il periodo di validità del piano sanitario regionale 1981/1983, al finanziamento della spesa corrente, quota a destinazione vincolata e della spesa in conto capitale si provvede ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6. Partecipano altresì al finanziamento di tali spese le risorse per la parte di spesa corrente a destinazione vincolata destinate al progetto-obiettivo "Igiene pubblica" allegato alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6 e, per la parte in conto capitale, quota delle risorse per investimenti destinati al potenziamento dei servizi di base e intermedi di cui alle colonne 11, 12, 13 e 14 dell'allegato n. 12 della medesima legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppresso. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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