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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 settembre 1981

Art. 4
Articolazione operativa dei presidi multizonali di prevenzione
I presidi multizonali di prevenzione sono articolati nei seguenti settori di attività: chimico ambientale, fisico ambientale, bio-tossicologico, impiantistico-antinfortunistico.
I singoli settori di attività costituiscono strutture di supporto tecnico specialistico dei servizi delle Unità Sanitarie Locali nell'ambito delle specifiche competenze di ciascuno ed hanno il dovere della reciproca collaborazione nell'espletamento dei compiti ad essi assegnati.
Il settore chimico ambientale svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività di prevenzione dell'aria, dell'acqua e del suolo, all'igiene del lavoro, all'igiene della produzione e della vendita degli alimenti e delle bevande, ai farmaci e ai cosmetici. Il settore è altresì preposto all'esecuzione degli esami ed analisi previsti dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1971, n. 1099 Sito esterno e dall'articolo 13 della L.R. 5 maggio 1980, n. 32.Svolge infine compiti specifici di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività istruttoria e di controllo relativa agli adempimenti di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 Sito esterno e ai relativi regolamenti di esecuzione nonché alla legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni.
Il settore fisico-ambientale svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative, in particolare, all'inquinamento acustico, alle vibrazioni, al micro - clima, alle radiazioni e all'inquinamento atmosferico. Svolge inoltre compiti di supporto ai servizi delle Unità Sanitarie Locali per l'attività istruttoria e di controllo connessa all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e di supporto alla commissione di cui al successivo articolo 15 per gli accertamenti tecnici che si rendano necessari ai fini dell'emissione dei pareri.
Il settore bio-tossicologico svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relativa, in particolare, all'igiene e alla tossicologia del lavoro, all'analisi microbiologica degli alimenti e delle bevande, ai farmaci e ai cosmetici, all'igiene ambientale con particolare riferimento all'analisi microbiologica. Nel campo dell'igiene e della tossicologia del lavoro, il settore assicura il supporto tecnico per l'effettuazione di indagini mirate su gruppi di lavoratori esposti a rischi professionali per la ricerca di indici biologici di rischio, per la raccolta e la valutazione epidemiologica dei dati. Il settore è altresì preposto all'esecuzione degli esami ed analisi previsti dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1971, n. 1099 Sito esterno, e dall'articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 32.
Le attività di analisi connesse alla funzione diagnostica non espressamente previste dal presente articolo sono esercitate dalle Unità Sanitarie Locali mediante i laboratori per analisi chimico cliniche e microbiologiche.
Il settore impiantistico-antinfortunistico svolge compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33. Svolge inoltre, sulla base dei piani di lavoro annuali di cui al precedente articolo 3, sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, 6 comma, della presente legge nonché dall'art. 10 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33, i seguenti compiti:
a) collaudi e verifiche di ascensori e montacarichi per uso privato;
b) collaudi e verifiche connesse all'applicazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Sito esterno, con particolare riferimento agli articoli 25, 40, 131, 194, 328, 336;
c) controllo sull'applicazione delle norme di sicurezza per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi a pressione di vapore e a gas, e degli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
d) verifiche di prevenzione sui recipienti adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, sulle bombole e sulle autocisterne a pressione;
e) verifiche di prevenzione sulle autocisterne per il trasporto di liquidi infiammabili.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppresso. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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