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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 settembre 1981

Art. 5
Settore preposto all'attività di documentazione e informazione sui rischi e sui danni da lavoro
Il presidio multizonale di prevenzione ubicato nell'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale n. 28 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, si articola altresì in un ulteriore settore di attività con compiti di raccolta e diffusione dell'informazione nel campo della prevenzione e della sicurezza in ambiente di lavoro.
Con riferimento alla specifica previsione del progetto-obiettivo "Tutela della salute dei lavoratori in ambiente di lavoro" di cui all'allegato n. 3 della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6, il settore di attività previsto dal presente articolo opera in stretto collegamento con l'Osservatorio epidemiologico di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 48, con bacino di utenza esteso all'intero territorio regionale.
L'attività del settore concerne in particolare:
- la raccolta e la catalogazione delle richieste relative ai problemi emergenti nel territorio regionale e delle notizie riguardanti le soluzioni in atto o in progetto;
- la diffusione delle informazioni sui problemi e sulle soluzioni consolidate;
- il collegamento, per i problemi tecnicamente più complessi, con gli enti e gli organi di ricerca nazionali e internazionali, operanti nel settore, con particolare riferimento all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- la produzione di materiali e sussidi per la formazione del personale e l'informazione nel settore.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppresso. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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