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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 settembre 1981

Art. 6
Gruppi di lavoro interdisciplinari
L'organizzazione del lavoro all'interno dei presidi multizonali di prevenzione si ispira al principio della interdisciplinarietà degli interventi. A tal fine e per garantire il coordinato esercizio da parte dei presidi multizonali di prevenzione dei compiti ad essi attribuiti dalla presente legge, sono formati gruppi di lavoro permanenti a carattere interdisciplinare tra il personale appartenente ai settori di attività in cui i presidi medesimi sono articolati.
I gruppi di lavoro riguardano le seguenti materie:
- l'inquinamento dell'aria;
- l'inquinamento dell'acqua e del suolo;
- l'igiene degli alimenti e delle bevande;
- l'igiene e la sicurezza del lavoro.
Possono altresì essere formati gruppi di lavoro finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici o alla soluzione di problemi particolari.
All'attivazione e alla composizione dei gruppi provvede il compito di gestione dell'Unità Sanitaria Locale dove ha sede il presidio multizonale di prevenzione, sentito il comitato tecnico di cui al successivo articolo 9.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppresso. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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