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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 settembre 1981

Art. 9(5)
Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione(3)
È istituito presso ogni presidio multizonale di prevenzione un comitato tecnico con funzioni consultive.
Il comitato è presieduto dal responsabile del presidio multizonale di prevenzione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal responsabile di settore con maggiore anzianità di servizio. È composto dai responsabili dei settori di attività in cui il presidio è articolato, dai responsabili dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 6, dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e di medicina preventiva ed igiene del lavoro delle Unità Sanitarie Locali dell'ambito territoriale del presidio multizonale di prevenzione.
È convocato dal presidente almeno ogni due mesi; è altresì convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.
Il regolamento delle Unità Sanitarie Locali ove hanno sede i presidi multizonali di prevenzione disciplina le modalità di funzionamento del comitato tecnico consultivo.
L'attività del comitato tecnico è finalizzata al coordinamento, all'interdisciplinarietà e alla standardizzazione degli interventi effettuati dal presidio, al collegamento tecnico con i servizi delle Unità Sanitarie Locali comprese nell'ambito territoriale dei presidi medesimi, con particolare riferimento ai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di igiene pubblica. Il comitato tecnico formula proposte in ordine agli acquisti delle apparecchiature e degli strumenti di dotazione dei presidi e in ordine all'attività formativa e informativa degli operatori; propone al comitato di gestione le modalità per l'attuazione delle forme di collaborazione con gli enti e gli istituti indicati all'articolo 3, ultimo comma.
Il collegamento tecnico e operativo previsto dall'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33 è assicurato dai comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali ove hanno sede i presidi multizonali di prevenzione.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppresso. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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