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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE (1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 109 del 9 settembre 1981

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Individuazione, costituzione e gestione dei presidi multizonali di prevenzione
La presente legge disciplina, con riferimento all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e nell'ambito del piano sanitario regionale, l'organizzazione e il funzionamento dei presidi multizonali di prevenzione, e stabilisce le modalità con cui deve attuarsi il coordinamento degli stessi con i servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali.
L'individuazione, l'ubicazione e gli ambiti territoriali di riferimento dei presidi multizonali di prevenzione sono determinati dalla legge di piano sanitario regionale. Agli adempimenti necessari per la loro attivazione ed organizzazione secondo le norme della presente legge provvedono i comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali ove i presidi medesimi hanno sede
La gestione dei presidi multizonali di prevenzione è affidata alle Unità Sanitarie Locali nel cui ambito territoriale essi sono ubicati.
Art. 2
Compiti dei presidi multizonali di prevenzione
I presidi multizonali di prevenzione esercitano le proprie attività su richiesta delle Unità Sanitarie Locali dell'ambito territoriale di ciascun presidio quali strutture tecnico-specialistiche di supporto dei servizi delle Unità Sanitarie Locali medesime, con particolare riferimento ai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro, di igiene pubblica e di veterinaria. I presidi multizonali svolgono altresì indagini su richiesta di privati nell'ambito delle procedure previste dal successivo art. 3.
I presidi multizonali di prevenzione sono preposti al controllo e alla tutela dell'igiene ambientale, alla verifica delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con il compito di svolgere attività che, per caratteristiche tecniche e specialistiche e per le finalità specifiche perseguite, sono prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una Unità Sanitaria Locale.
Indagini specialistiche di interesse regionale sono eseguite dai presidi multizonali di prevenzione secondo indicazioni e modalità contenute nei piani sanitari regionali e nelle forme previste dall'art. 3 della presente legge.
Gli interventi particolari previsti al successivo articolo 4, ultimo comma, costituiscono, nell'ambito del piano annuale di lavoro di cui al successivo articolo 3, prestazioni direttamente erogate da presidi multizonali di prevenzione che le svolgono in stretto collegamento con i servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di igiene pubblica delle Unità Sanitarie Locali dei rispettivi ambiti territoriali.
I presidi multizonali di prevenzione svolgono inoltre attività di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni di competenza di enti locali in materia di inquinamento ambientale non rientranti fra quelle ad essi attribuite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno. L'esercizio di tale attività è regolata da apposite convenzioni stipulate fra le Unità Sanitarie Locali ove i presidi medesimi sono collocati e gli enti locali interessati.
Le indagini a favore di privati o di altri enti pubblici diversi da quelli di cui al precedente comma sono eseguite, a richiesta dei medesimi, compatibilmente con le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di istituto, risultanti dai piani di lavoro annuali di cui al successivo art. 3.
Gli oneri per le prestazioni previste dal quarto, quinto e sesto sesto comma del presente articolo, nonché per le altre prestazioni comunque dovute ai sensi della vigente normativa che non siano specificatamente finanziate con la quota del fondo sanitario nazionale trasferita alla Regione, sono a carico dei richiedenti negli importi stabiliti dei tariffari vigenti.
Art. 3
Programmazione degli interventi
L'attività dei presidi multizonali di prevenzione è svolta sulla base di un piano di lavoro predisposto annualmente dal comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale in cui il presidio stesso è collocato con il concorso dei comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali interessate e sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 9 della presente legge.
I piani devono contenere le priorità e le indicazioni operative necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano sanitario regionale per le materie rientranti nelle previsioni della presente legge. Nella predisposizione del piano annuale di lavoro il comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale raccoglie i pareri previsti dal secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33.
I piani di lavoro annuali di cui al presente articolo devono essere trasmessi alla Giunta regionale. La Giunta può formulare osservazioni in ordine alla loro conformità agli obiettivi del piano sanitario regionale nonché per il loro coordinamento nell'ambito regionale.
I presidi multizonali di prevenzione esplicano la propria attività in stretta collaborazione con l'Università nell'ambito di quanto previsto dal piano sanitario regionale. Collaborano altresì con enti e istituti di ricerca e, in particolare, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto superiore di sanità e il C.N.E.N..
Art. 4
Articolazione operativa dei presidi multizonali di prevenzione
I presidi multizonali di prevenzione sono articolati nei seguenti settori di attività: chimico ambientale, fisico ambientale, bio-tossicologico, impiantistico-antinfortunistico.
I singoli settori di attività costituiscono strutture di supporto tecnico specialistico dei servizi delle Unità Sanitarie Locali nell'ambito delle specifiche competenze di ciascuno ed hanno il dovere della reciproca collaborazione nell'espletamento dei compiti ad essi assegnati.
Il settore chimico ambientale svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività di prevenzione dell'aria, dell'acqua e del suolo, all'igiene del lavoro, all'igiene della produzione e della vendita degli alimenti e delle bevande, ai farmaci e ai cosmetici. Il settore è altresì preposto all'esecuzione degli esami ed analisi previsti dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1971, n. 1099 Sito esterno e dall'articolo 13 della L.R. 5 maggio 1980, n. 32.Svolge infine compiti specifici di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività istruttoria e di controllo relativa agli adempimenti di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 Sito esterno e ai relativi regolamenti di esecuzione nonché alla legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni.
Il settore fisico-ambientale svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle attività di prevenzione e di controllo relative, in particolare, all'inquinamento acustico, alle vibrazioni, al micro - clima, alle radiazioni e all'inquinamento atmosferico. Svolge inoltre compiti di supporto ai servizi delle Unità Sanitarie Locali per l'attività istruttoria e di controllo connessa all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 101 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e di supporto alla commissione di cui al successivo articolo 15 per gli accertamenti tecnici che si rendano necessari ai fini dell'emissione dei pareri.
Il settore bio-tossicologico svolge specifici compiti di supporto tecnico per l'esercizio dell'attività di prevenzione e di controllo relativa, in particolare, all'igiene e alla tossicologia del lavoro, all'analisi microbiologica degli alimenti e delle bevande, ai farmaci e ai cosmetici, all'igiene ambientale con particolare riferimento all'analisi microbiologica. Nel campo dell'igiene e della tossicologia del lavoro, il settore assicura il supporto tecnico per l'effettuazione di indagini mirate su gruppi di lavoratori esposti a rischi professionali per la ricerca di indici biologici di rischio, per la raccolta e la valutazione epidemiologica dei dati. Il settore è altresì preposto all'esecuzione degli esami ed analisi previsti dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1971, n. 1099 Sito esterno, e dall'articolo 13 della legge regionale 5 maggio 1980, n. 32.
Le attività di analisi connesse alla funzione diagnostica non espressamente previste dal presente articolo sono esercitate dalle Unità Sanitarie Locali mediante i laboratori per analisi chimico cliniche e microbiologiche.
Il settore impiantistico-antinfortunistico svolge compiti di supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33. Svolge inoltre, sulla base dei piani di lavoro annuali di cui al precedente articolo 3, sulla base della normativa vigente in materia di sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, 6 comma, della presente legge nonché dall'art. 10 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33, i seguenti compiti:
a) collaudi e verifiche di ascensori e montacarichi per uso privato;
b) collaudi e verifiche connesse all'applicazione del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Sito esterno, con particolare riferimento agli articoli 25, 40, 131, 194, 328, 336;
c) controllo sull'applicazione delle norme di sicurezza per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi a pressione di vapore e a gas, e degli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
d) verifiche di prevenzione sui recipienti adibiti al trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, sulle bombole e sulle autocisterne a pressione;
e) verifiche di prevenzione sulle autocisterne per il trasporto di liquidi infiammabili.
Art. 5
Settore preposto all'attività di documentazione e informazione sui rischi e sui danni da lavoro
Il presidio multizonale di prevenzione ubicato nell'ambito territoriale dell'Unità Sanitaria Locale n. 28 di cui alla legge regionale 29 agosto 1979, n. 28, si articola altresì in un ulteriore settore di attività con compiti di raccolta e diffusione dell'informazione nel campo della prevenzione e della sicurezza in ambiente di lavoro.
Con riferimento alla specifica previsione del progetto-obiettivo "Tutela della salute dei lavoratori in ambiente di lavoro" di cui all'allegato n. 3 della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6, il settore di attività previsto dal presente articolo opera in stretto collegamento con l'Osservatorio epidemiologico di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 48, con bacino di utenza esteso all'intero territorio regionale.
L'attività del settore concerne in particolare:
- la raccolta e la catalogazione delle richieste relative ai problemi emergenti nel territorio regionale e delle notizie riguardanti le soluzioni in atto o in progetto;
- la diffusione delle informazioni sui problemi e sulle soluzioni consolidate;
- il collegamento, per i problemi tecnicamente più complessi, con gli enti e gli organi di ricerca nazionali e internazionali, operanti nel settore, con particolare riferimento all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- la produzione di materiali e sussidi per la formazione del personale e l'informazione nel settore.
Art. 6
Gruppi di lavoro interdisciplinari
L'organizzazione del lavoro all'interno dei presidi multizonali di prevenzione si ispira al principio della interdisciplinarietà degli interventi. A tal fine e per garantire il coordinato esercizio da parte dei presidi multizonali di prevenzione dei compiti ad essi attribuiti dalla presente legge, sono formati gruppi di lavoro permanenti a carattere interdisciplinare tra il personale appartenente ai settori di attività in cui i presidi medesimi sono articolati.
I gruppi di lavoro riguardano le seguenti materie:
- l'inquinamento dell'aria;
- l'inquinamento dell'acqua e del suolo;
- l'igiene degli alimenti e delle bevande;
- l'igiene e la sicurezza del lavoro.
Possono altresì essere formati gruppi di lavoro finalizzati al raggiungimento di obiettivi specifici o alla soluzione di problemi particolari.
All'attivazione e alla composizione dei gruppi provvede il compito di gestione dell'Unità Sanitaria Locale dove ha sede il presidio multizonale di prevenzione, sentito il comitato tecnico di cui al successivo articolo 9.
Art. 7
Turni di reperibilità del personale
In ciascuno dei presidi multizonali di prevenzione devono essere assicurati turni permanenti di reperibilità del personale, prefestivi, festivi e notturni, a supporto dei servizi di guardia igienica delle Unità Sanitarie Locali.
Art. 8
Conferenze di organizzazioni tra gli operatori dei presidi multizonali di prevenzione
Con riferimento all'articolo 23, ultimo comma, della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 e secondo modalità stabilite nel regolamento dell'Unità Sanitaria Locale ove ha sede il presidio multizonale di prevenzione, il presidente del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale medesima convoca con periodicità almeno annuale la conferenza di organizzazione degli operatori.
Art. 9(5)
Comitato tecnico del presidio multizonale di prevenzione(3)
È istituito presso ogni presidio multizonale di prevenzione un comitato tecnico con funzioni consultive.
Il comitato è presieduto dal responsabile del presidio multizonale di prevenzione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal responsabile di settore con maggiore anzianità di servizio. È composto dai responsabili dei settori di attività in cui il presidio è articolato, dai responsabili dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 6, dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e di medicina preventiva ed igiene del lavoro delle Unità Sanitarie Locali dell'ambito territoriale del presidio multizonale di prevenzione.
È convocato dal presidente almeno ogni due mesi; è altresì convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.
Il regolamento delle Unità Sanitarie Locali ove hanno sede i presidi multizonali di prevenzione disciplina le modalità di funzionamento del comitato tecnico consultivo.
L'attività del comitato tecnico è finalizzata al coordinamento, all'interdisciplinarietà e alla standardizzazione degli interventi effettuati dal presidio, al collegamento tecnico con i servizi delle Unità Sanitarie Locali comprese nell'ambito territoriale dei presidi medesimi, con particolare riferimento ai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di igiene pubblica. Il comitato tecnico formula proposte in ordine agli acquisti delle apparecchiature e degli strumenti di dotazione dei presidi e in ordine all'attività formativa e informativa degli operatori; propone al comitato di gestione le modalità per l'attuazione delle forme di collaborazione con gli enti e gli istituti indicati all'articolo 3, ultimo comma.
Il collegamento tecnico e operativo previsto dall'articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33 è assicurato dai comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali ove hanno sede i presidi multizonali di prevenzione.
Art. 10
Personale addetto ai presidi multizonali di prevenzione
La dotazione organica del personale dei presidi multizonali di prevenzione è determinata dalle Unità Sanitarie Locali ove i medesimi sono collocati, sentite le Unità Sanitarie Locali comprese nell'ambito territoriale di riferimento di ciascun presidio secondo le previsioni del piano sanitario regionale.
I presidi multizonali di prevenzione prevedono almeno la presenza delle seguenti figure professionali: medico, biologo, chimico, fisico, personale tecnico sanitario, personale di vigilanza e ispezione, ingegnere e geologo, assistente tecnico, operatore tecnico e agente tecnico.
Le Unità Sanitarie Locali sedi di presidio multizonale di prevenzione dovranno altresì provvedere all'adeguata dotazione di personale amministrativo nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dei medesimi presidi.
Nel presidio multizonale di prevenzione ubicato presso l'Unità Sanitaria Locale n. 28 sarà inoltre assicurata la presenza di specifiche figure professionali per il funzionamento del settore preposto all'attività di documentazione e informazione sui rischi e sui danni da lavoro.
Art. 11
Responsabili dei settori e dei presidi multizonali di prevenzione
Nel rispetto delle singole competenze professionali, i responsabili preposti ai settori di attività in cui sono articolati i presidi multizonali di prevenzione possono essere medici, biologi, fisici e chimici almeno della posizione funzionale di coadiutore e personale del ruolo professionale, appartenente al profilo professionale: ingegneri.
Il responsabile preposto al presidio multizonale di prevenzione è uno dei responsabili di settore che ricopra la posizione funzionale apicale nei ruoli di rispettiva competenza.
Alla nomina dei responsabili dei presidi multizonali di prevenzione e dei settori si provvede ai sensi del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno.
I responsabili dei presidi multizonali di prevenzione mantengono la responsabilità del settore specifico cui sono preposti e garantiscono il coordinamento dell'attività svolta dai diversi settori in cui i presidi medesimi sono articoli.
Art. 12
Attività ispettiva e di controllo in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, sesto comma della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33, il Prefetto nomina, su proposta del Presidente della Giunta regionale, gli operatori dei presidi multizonali di prevenzione che assumano ai sensi delle leggi vigenti, in relazione all'esercizio delle funzioni di competenza di ciascun settore, la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria. Al suddetto personale sono altresì attribuiti i poteri di accesso e di diffida previsti dall'articolo 21, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.
Art. 13
Aggiornamento professionale permanente
I comitati di gestione delle Unità Sanitarie Locali dove sono ubicati i presidi multizonali di prevenzione, sentiti i comitati tecnici di cui al precedente articolo 9, formulano annualmente proposte alla Regione per la predisposizione, in collaborazione con le Università e gli istituti di ricerca, di programmi di aggiornamento del personale dei presidi multizonali di prevenzione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Sito esterno e nel quadro degli interventi di formazione e qualificazione professionale previsti dall'articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6.
All'aggiornamento del personale previsto dal precedente comma partecipa il personale dei servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di igiene pubblica.
Art. 14
Finanziamento
Al finanziamento della gestione dei presidi multizonali di prevenzione si provvede:
- quanto alla spesa corrente, quota a destinazione indistinta, ai sensi della legge regionale da adottare in applicazione dell'articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
- quanto alla spesa corrente, quota a destinazione vincolata, nonché alla spesa in conto capitale in relazione alle disposizioni sul finanziamento della spesa di sviluppo prevista dalle leggi di piano sanitario regionale.
Il finanziamento relativo all'attività dei presidi multizonali di prevenzione è assegnato all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio in relazione all'obbligo per la medesima, della tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale.
Art. 15(4)
Commissione per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti (2)
Le commissioni per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 89 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 Sito esterno, sono insediate presso il settore fisico di ogni presidio multizonale di prevenzione e hanno competenza per l'ambito territoriale cui si riferisce ciascun presidio.
Le commissioni sono presiedute dal responsabile del settore di attività fisico ambientale e sono composte:
- da un laureato in medicina, specialista in radiologia;
- da un laureato in fisica facente parte del servizio di fisica sanitaria ospedaliera dell'ambito territoriale del presidio multizonale di prevenzione;
- da un esperto qualificato, scelto dall'elenco nominativo di cui all'articolo 71 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 Sito esterno;
- da un medico specialista in igiene pubblica o in medicina del lavoro o da un medico iscritto nell'elenco dei medici autorizzati ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 Sito esterno.
Le commissioni vengono di volta in volta integrate dai responsabili dei servizi di igiene pubblica e di medicina preventiva e igiene del lavoro dell'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio si esplicano le attività o sono ubicati gli insediamenti o le sorgenti oggetto di autorizzazione.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del ruolo amministrativo dell'Unità Sanitario Locale nel cui territorio ha sede il presidio multizonale.
Le commissioni hanno funzioni consultive e restano in carica tre anni. I componenti sono nominati dal comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale in cui ha sede il presidio multizonale di prevenzione e possono essere riconfermati.
Le commissioni esprimono parere per tutte le questioni previste dalle vigenti disposizioni, nonché ai fini del rilascio del nulla osta previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 Sito esterno.
Le commissioni prestano inoltre la propria consulenza ai Sindaci e alle Unità Sanitarie Locali circa i problemi della protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
Art. 16
Utilizzazione di settori di altri presidi multizonali di prevenzione - Responsabili provvisori delle commissioni per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti
Ove non siano stati attivati tutti i settori di attività di un presidio multizonale di prevenzione, ci si avvale, sulla base di specifici accordi stipulati fra le Unità Sanitarie Locali interessate, del corrispondente settore di attività di un altro presidio multizonale di prevenzione.
Fino alla nomina dei responsabili dei settori di attività fisico - ambientale, le commissioni per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti, di cui al precedente articolo 15, sono presiedute dai responsabili di altro settore di attività o dai responsabili dei presidi multizonali di prevenzione. Alla loro individuazione provvede il comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale ove i presidi medesimi sono collocati.
Art. 17
Modalità di gestione dei presidi multizonali di prevenzione: rinvio - Partecipazione dei responsabili all'ufficio di direzione
Le modalità per assicurare, nella gestione dei presidi multizonali di prevenzione, il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 18, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, saranno disciplinate dalla legge regionale di attuazione dell'articolo medesimo.
Fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, i responsabili dei presidi multizonali di prevenzione fanno parte, in qualità di componenti, dell'ufficio di direzione delle Unità Sanitarie Locali ove hanno sede i presidi medesimi.
Art. 18
Utilizzazione di beni, attrezzature e personale
L'utilizzazione dei beni e delle attrezzature già appartenenti ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, all'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.), all'associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), alle sezioni mediche, chimiche e antinfortunistiche degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, trasferiti al patrimonio dei Comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, è regolata da legge regionale di attuazione degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno. L'utilizzo da parte delle U.S.L. dei beni e delle attrezzature dell'E.N.P.I., dell'A.N.C.C. e delle sezioni mediche, chimiche e antinfortunistiche degli ispettorati del lavoro, decorre dalla data di effettivo trasferimento dei medesimi ai Comuni.
Il personale degli enti e degli uffici di cui al precedente comma è utilizzato, a decorrere dalla data di effettiva attribuzione alle U.S.L. e in attesa del definitivo trasferimento ai sensi della normativa vigente, dalle Unità Sanitarie Locali sedi di presidio multizonale di prevenzione nei posti risultanti dalla dotazione organica di ciascun presidio determinata ai sensi del precedente articolo 10, primo comma, ed in quelli della dotazione organica dei servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro.
Art. 19
Esercizio delle funzioni già dell'E.N.P.I.,dell'A.N.C.C. e degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro
Le funzioni già di competenza dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.), dell'associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.) e delle sezioni mediche, chimiche e antinfortunistiche degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro sono esercitate dalle Unità Sanitarie Locali attraverso i presidi multizonali di prevenzione ed i servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro, secondo le disposizioni della presente legge nonché della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33.
L'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente decorre dalla data di effettiva attribuzione delle medesime alle U.S.L..
Art. 20
Disposizioni finanziarie
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno al finanziamento della spesa corrente, quota a destinazione indistinta, si provvede ai sensi della legge regionale 3 marzo 1981, n. 8.
Per il periodo di validità del piano sanitario regionale 1981/1983, al finanziamento della spesa corrente, quota a destinazione vincolata e della spesa in conto capitale si provvede ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6. Partecipano altresì al finanziamento di tali spese le risorse per la parte di spesa corrente a destinazione vincolata destinate al progetto-obiettivo "Igiene pubblica" allegato alla legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6 e, per la parte in conto capitale, quota delle risorse per investimenti destinati al potenziamento dei servizi di base e intermedi di cui alle colonne 11, 12, 13 e 14 dell'allegato n. 12 della medesima legge regionale 7 febbraio 1981, n. 6.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 7 settembre 1981.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 2 dell'art. 25 del regolamento medesimo, la Commissione continua ad operare sino all'insediamento degli Organismi tecnici di supporto di cui al comma 5 dell'art. 5 della L.R. 10 febbraio 2006 n. 1 ed alla DGR n. 2347 del 29 dicembre 2008.

Ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il Comitato di cui al presente articolo è soppresso. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

Ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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