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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

(1)

Art. 14
Finanziamento
Al finanziamento della gestione dei presidi multizonali di prevenzione si provvede:
- quanto alla spesa corrente, quota a destinazione indistinta, ai sensi della legge regionale da adottare in applicazione dell'articolo 51, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno;
- quanto alla spesa corrente, quota a destinazione vincolata, nonché alla spesa in conto capitale in relazione alle disposizioni sul finanziamento della spesa di sviluppo prevista dalle leggi di piano sanitario regionale.
Il finanziamento relativo all'attività dei presidi multizonali di prevenzione è assegnato all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio in relazione all'obbligo per la medesima, della tenuta di uno specifico conto di gestione allegato al conto di gestione generale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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