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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

(1)

Art. 16
Utilizzazione di settori di altri presidi multizonali di prevenzione - Responsabili provvisori delle commissioni per la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti
Ove non siano stati attivati tutti i settori di attività di un presidio multizonale di prevenzione, ci si avvale, sulla base di specifici accordi stipulati fra le Unità Sanitarie Locali interessate, del corrispondente settore di attività di un altro presidio multizonale di prevenzione.
Fino alla nomina dei responsabili dei settori di attività fisico - ambientale, le commissioni per la protezione sanitaria della popolazione dalle radiazioni ionizzanti, di cui al precedente articolo 15, sono presiedute dai responsabili di altro settore di attività o dai responsabili dei presidi multizonali di prevenzione. Alla loro individuazione provvede il comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale ove i presidi medesimi sono collocati.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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