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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

(1)

Art. 18
Utilizzazione di beni, attrezzature e personale
L'utilizzazione dei beni e delle attrezzature già appartenenti ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, all'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E.N.P.I.), all'associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.), alle sezioni mediche, chimiche e antinfortunistiche degli ispettorati regionali e provinciali del lavoro, trasferiti al patrimonio dei Comuni ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, è regolata da legge regionale di attuazione degli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno. L'utilizzo da parte delle U.S.L. dei beni e delle attrezzature dell'E.N.P.I., dell'A.N.C.C. e delle sezioni mediche, chimiche e antinfortunistiche degli ispettorati del lavoro, decorre dalla data di effettivo trasferimento dei medesimi ai Comuni.
Il personale degli enti e degli uffici di cui al precedente comma è utilizzato, a decorrere dalla data di effettiva attribuzione alle U.S.L. e in attesa del definitivo trasferimento ai sensi della normativa vigente, dalle Unità Sanitarie Locali sedi di presidio multizonale di prevenzione nei posti risultanti dalla dotazione organica di ciascun presidio determinata ai sensi del precedente articolo 10, primo comma, ed in quelli della dotazione organica dei servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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