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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale09/09/1981

Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 33

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI PRESIDI MULTIZONALI DI PREVENZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

(1)

Art. 10
Personale addetto ai presidi multizonali di prevenzione
La dotazione organica del personale dei presidi multizonali di prevenzione è determinata dalle Unità Sanitarie Locali ove i medesimi sono collocati, sentite le Unità Sanitarie Locali comprese nell'ambito territoriale di riferimento di ciascun presidio secondo le previsioni del piano sanitario regionale.
I presidi multizonali di prevenzione prevedono almeno la presenza delle seguenti figure professionali: medico, biologo, chimico, fisico, personale tecnico sanitario, personale di vigilanza e ispezione, ingegnere e geologo, assistente tecnico, operatore tecnico e agente tecnico.
Le Unità Sanitarie Locali sedi di presidio multizonale di prevenzione dovranno altresì provvedere all'adeguata dotazione di personale amministrativo nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dei medesimi presidi.
Nel presidio multizonale di prevenzione ubicato presso l'Unità Sanitaria Locale n. 28 sarà inoltre assicurata la presenza di specifiche figure professionali per il funzionamento del settore preposto all'attività di documentazione e informazione sui rischi e sui danni da lavoro.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 30, L.R. 19 aprile 1995, n. 44 "Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna" sono abrogate le norme della presente legge con essa incompatibili.

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