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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 settembre 1981, n. 34

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1981 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 dell' 11 settembre 1981

Art. 13
L'art. 11 della LR 29- 12- 1979 n. 48 " Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps " è sostituito dal seguente:
" La Giunta regionale predispone, in collaborazione con le organizzazioni interessate, un programma di ricerche socio - epidemiologiche da attuare sul territorio regionale, volto ad accertare la idoneità degli interventi assistenziali, curativi e riabilitativi realizzati sul territorio e a proporne l'eventuale loro adeguamento. Per la predisposizione del programma la Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare costituisce un apposito gruppo di lavoro, ovvero stipula convenzioni con Enti ed Istituti specializzati operanti in tale settore, ovvero si avvale di istituti regionali specializzati nel settore, oppure di altri enti ed organismi ritenuti idonei, assegnando loro appositi contributi nell'ambito delle spese stanziate ".

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