LEGGE REGIONALE 08 settembre 1981, n. 34
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1981 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 dell' 11 settembre 1981
Art. 14
Nuove disposizioni relative alla durata dei contributi annui costanti in conto ammortamento dei mutui per opere pubbliche eseguite da Enti locali
Nuove disposizioni relative alla durata dei contributi annui costanti in conto ammortamento dei mutui per opere pubbliche eseguite da Enti locali
I contributi annui costanti in conto ammortamento dei mutui per opere pubbliche eseguite da Enti locali ai sensi delle leggi statali 15- 2- 1953, n. 184; 3- 8- 1949, n. 589; DPR 11 marzo 1968, n. 1090 , nonchè delle leggi regionali 24 gennaio 1975, n. 5; 15 novembre 1976, n. 47; 8 marzo 1976, n. 10; 3 dicembre 1976, n. 51; 14 marzo 1975, n. 16; 23 giugno 1978, n. 19; 22 dicembre 1972, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni sono concessi a partire dal 1981 limitatamente alla durata dei mutui cui si riferiscono.