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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 settembre 1981, n. 34

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1981 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 dell' 11 settembre 1981

Art. 18
Copertura finanziaria
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte a norme dell'art. 5, 2 comma, della LR di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1981- 1983, stato di previsione delle entrate e nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa dello stesso bilancio pluriennale, come modificato dalla legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e del bilancio pluriennale 1981- 1983 - 1 Provvedimento generale di variazione - approvata dal Consiglio regionale nella stessa seduta di approvazione della presente legge e secondo quanto esposto nel prospetto dimostrativo allegato alla presente legge.

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