Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 08 settembre 1981, n. 34

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1981 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 dell' 11 settembre 1981

Art. 2
Contributi sulle spese di gestione per favorire la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di pregio
Con riferimento alle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 14- 5- 1975, n. 31, allo scopo di favorire la qualificazione produttiva delle colture ortofrutticole pregiate previste nel piano regionale del settore, la Giunta regionale può concedere contributi sulle spese di gestione, fino al 50% del loro ammontare annuo, a cooperative e loro consorzi che provvedono alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti di tali colture.
La Giunta regionale provvede all'approvazione dei programmi su conforme parere della competente Commissione Consiliare ed alla concessione e liquidazione dei contributi di cui al primo comma.

Espandi Indice