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LEGGE REGIONALE 08 settembre 1981, n. 34

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1981 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 dell' 11 settembre 1981

Art. 6
Devoluzione fondi agricoli nell'ambito di iniziative di sviluppo approvate dalla CEE.
Le quote già destinate dalla Regione Emilia - Romagna a norma dell'art. 5 - lett. a) della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31, alla esecuzione di iniziative di sviluppo previste dal regolamento CEE n. 17/ 1964 sono devolute, limitatamente agli importi non impegnati per carenza di domanda ammontanti a L.689.373.000 sul Cap. 10740 del 1980 e a L.639.673.750 sul Cap. 20070 del 1981 a favore di iniziative di sviluppo approvate dalla CEE concernenti programmi per la razionalizzazione dei trattamenti, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici previsti dal regolamento CEE 355/ 1977 mediante il trasferimento della autorizzazione di spesa sul Capitolo 20060 per L.689.373.000 nell'esercizio 1981 e per L.639.673.750 nell'esercizio 1982.

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