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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 settembre 1981, n. 34

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1981 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 dell' 11 settembre 1981

Art. 7
Propaganda turistica e contributi per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche
Propaganda turistica e contributi per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche
Per favorire l'attività di propaganda del turismo emiliano - romagnolo nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1 - 2 comma - lettera b) ed art. 3 - 4 comma del
DPR 24- 7- 1977 n. 616 Sito esterno, è disposta per gli esercizi 1982 e 1983 una ulteriore autorizzazione annua di spesa di L.500.000.000 (Cap. 25620).
E' contemporaneamente disposta la riduzione dell' autorizzazione di spesa prevista dall'art. 27 - lettera a) della legge regionale 24 aprile 1981 n. 11 per gli esercizi 1982 e 1983 nella misura di L.500.000.000 annui relativamente ai contributi per opere direttamente collegate all' esercizio di attività turistiche, di cui alla legge regionale 14 marzo 1975 n. 16 (Cap. 25640).

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