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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato09/05/2016

Data di pubblicazione della legge modificante : 11/09/1981

Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 08 settembre 1981, n. 34

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1981 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 dell' 11 settembre 1981

Art. 5
Modalità di erogazione dei contributi per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione di impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici.
Le provvidenze contributive a favore di iniziative riguardanti la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, vengono erogate secondo le seguenti modalità:
a) 50% del contributo in conto capitale concesso, previa presentazione di dichiarazione del beneficiario, con firma autenticata a norma di legge, di avvenuto inizio dei lavori;
b) 40% del contributo in conto capitale concesso, previa presentazione di dichiarazione del beneficiario, con firma autenticata a norma di legge, attestante l'avvenuta erogazione di una somma superiore alla metà della spesa ammessa;
c) la liquidazione a saldo del contributo o l'eventuale conguaglio, previa presentazione ed approvazione dello stato finale dei lavori e/ o degli acquisti eseguiti.
Le provvidenze contributive regionali destinate alla realizzazione di infrastrutture finanziate a norma di specifica regolamentazione comunitaria vengono erogate secondo le seguenti modalità:
a) 50% del contributo in conto capitale concesso, previa presentazione di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente beneficiario;
b) 50% del contributo in conto capitale concesso, in successive soluzioni sulla base degli effettivi ed accertati stati di avanzamento delle opere.
La Giunta regionale, o per essa l'Assessore delegato, può comminare la decadenza delle agevolazioni finanziari concesse, ancorchè in tutto o in parte già liquidate, qualora:
- gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti, senza giustificato motivo;
- le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;
- siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'ente delegato.
La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, nonchè l'esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura.
L'atto di pronuncia della decadenza fissa l'eventuale rateazione della somma da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.

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