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LEGGE REGIONALE 08 settembre 1981, n. 34

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1981 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 111 dell' 11 settembre 1981

INDICE

Art. 1 - Destinazione quota legge 1 luglio 1977, n. 403, rifinanziata dall'art. 28 della legge 30 marzo 1981, n. 11
Art. 2 - Contributi sulle spese di gestione per favorire la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di pregio
Art. 3 - Modifica all'art. 12 della legge regionale 24 aprile 1981 n. 11
Art. 4 - Estensione ad altri consorzi degli interventi previsti dall'art. 4 della legge regionale 24 aprile 1981 n. 11
Art. 5 - Modalità di erogazione dei contributi per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione di impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici.
Art. 6 - Devoluzione fondi agricoli nell'ambito di iniziative di sviluppo approvate dalla CEE.
Art. 7 - Propaganda turistica e contributi per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche
Art. 8 - Partecipazione all'aumento del capitale sociale della SpA " Officine Ortopediche Rizzoli "
Art. 9 - Rinnovo fidejussione a favore della gestione speciale " Officine degli Istituti Ortopedici Rizzoli"
Art. 10 - Strumenti urbanistici
Art. 11 - Censimento della circolazione stradale
Art. 12 - Proroga della disposizione transitoria prevista dall'art. 58 della legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45
Art. 13 - Modifica sostitutiva dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1979 n. 48
Art. 14 - Nuove disposizioni relative alla durata dei contributi annui costanti in conto ammortamento dei mutui per opere pubbliche eseguite da Enti locali
Art. 15 - Modifica dell'art. 70 della legge regionale 24 aprile 1981 n. 11
Art. 16 - Modifica dell'art. 72 della legge regionale 24 aprile 1981 n. 11
Art. 17 - Recupero di fondi per l'esercizio 1982 relativi ad interventi per opere pubbliche
Art. 18 - Copertura finanziaria
Art. 19 - Dichiarazione d' urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata ad utilizzare nel triennio 1981- 1983 le assegnazioni ad essa spettanti disposte sulla Legge 1 luglio 1977, n. 403 Sito esterno, con riferimento alla integrazione di finanziamento di cui all'art. 28 della legge 30 marzo 1981, n. 119 Sito esterno, per la effettuazione dei seguenti interventi di spesa, ammontanti a complessive L.75.900.000.000:
a) Cap. 10670
Spese dirette per la realizzazione di impianti di particolare interesse pubblico intese a conseguire il miglioramento della produzione e della trasformazione dei prodotti zootecnici (art. 8 LR 13- 8- 1973, n. 29; art. 1, 1 comma LR 18- 5- 1974, n. 17):
nel 1982: L.3.500.000.000
nel 1983: L.3.000.000.000
b) Cap. 10725
Potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino, ovino e di macchine e attrezzature zootecniche, corrisposti in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale (Art. 5 LR 13- 8- 1973, n. 29 e Art. 1, 4 comma LR 18- 5- 1974, n. 17):
nel 1982: L.3.000.000.000
nel 1983: L.3.000.000.000
c) Cap. 10805
Contributi per l'attività svolta dagli Istituti di incremento ippico (art. 66 lett. d) del DPR 24- 7- 77 n. 616 Sito esterno). Quota a carico dello Stato( cni):
nel 1981: L.150.000.000
d) Cap. 10920
Interventi straordinari per la ristrutturazione delle cooperative operanti nei settori zootecnico e lattiero - caseario.Contributi in c/ capitale( LR 19- 8- 1976, n. 36, art. 4, 1 comma):
nel 1982: L.2.000.000.000
nel 1983: L.1.000.000.000
e) Cap. 12090
Contributi in capitale per favorire le iniziative intese alla realizzazione ed all'ampliamento di impianti per la produzione di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa per l'orticoltura, la frutticoltura, la viticoltura e la floricoltura, nonchè per iniziative di associazioni volte al miglioramento generale del rendimento unitario degli impianti specializzati ortofrutticoli, comprese quelle che favoriscono la collaborazione fra agricoltori ed ortofrutticoltori( LR 14- 5- 1975, n. 31 - art. 6):
nel 1981: L.200.000.000
f) Cap. 12165
Contributi attualizzati in conto interesse per acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola (Art. 4 lett. c) LR 10- 5- 1978, n. 15):
nel 1982: L.2.000.000.000
g) Cap. 12170
Contributo sulle spese di gestione, fino al 50% del loro ammontare, a cooperative e loro consorzi che trasformano e commercializzano prodotti ortofrutticoli di particolare pregio e che realizzino progetti ed iniziative di riqualificazione produttiva del settore:
nel 1982: L.5.000.000.000.
L'intervento disposto dalla presente lettera g) è specificatamente autorizzato dal successivo articolo 2.
h) Cap. 18070
Contributi per l'assistenza tecnico - economica alle aziende singole ed alla cooperazione, per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (artt. 5 e 6 legge 27- 10- 1966, n. 910 Sito esterno; artt. 1 e 2 Legge 30- 6- 1954, n. 493 Sito esterno; Art. 104 Legge 30- 12- 1923, n. 3267 Sito esterno).
Quota a carico dello Stato:
nel 1981: L.300.000.000
nel 1982: L.500.000.000
nel 1983: L.300.000.000
i) Cap. 18080
Concessione di contributi alle associazioni dei produttori per la istituzione di una rete di informazione contabile agricola in attuazione del Regolamento n. 79/ 1965 CEE del 15 giugno 1965 modificato dal Regolamento CEE n. 2910/ 73:
nel 1982: L.1.000.000.000
nel 1983: L.200.000.000
l) Cap. 18099
Spese per la delega alle province delle funzioni amministrative concernenti l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate( LR 26- 10- 1979, n. 37, artt. 5, 6, 7, 8, 10 e 12). Quota a carico dello Stato(cni):
nel 1981: L.50.000.000
nel 1982: L.50.000.000
m) Cap. 18172
Contributi per la difesa delle colture agrarie e forestali nonchè per l'attuazione di studi ed esperienze per il perfezionamento dei metodi di lotta, attività tecnica degli osservatori per le malattie delle piante. (Legge 30- 6- 1954, n. 493 Sito esterno; art. 29 Legge 26- 6- 1913, n. 888 Sito esterno; artt. 15- 103 RDL 30- 12- 1923, n. 3267; art. 29 Legge 18- 6- 1931, n. 987 Sito esterno modificato dall'art. 4 della Legge 11- 8- 1960, n. 870 Sito esterno). Quota a carico dello Stato(cni): nel 1981: L.50.000.000.
n) Cap. 18205
Contributi straordinari, in conto interessi su mutui ventennali per il risanamento di aziende cooperative agricole a norma dell'art. 4 della LR 24- 4- 1981, n. 11: limite di impegno di L.200.000.000 a decorrere dal 1982 a carico della Regione per le prime 5 annualità ed a carico dello Stato per le successive a norma dell'art. 18 della legge 27- 12- 1977 n. 984 Sito esterno.
I mezzi finanziari necessari alla copertura delle tre annualità del limite di impegno relativo agli anni 1984, 1985, 1986 sono accantonati nel " Fondo Globale " di cui al Cap. 86620 del 1983
o) Cap. 18360
Interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (Art. 2 LR 4- 4- 1973, n. 20 - Art. 1, 1 comma lett. b) legge 25- 5- 1974, n. 19 Sito esterno).
Quota a carico dello Stato:
nel 1981: L.2.000.000.000
nel 1982: L.4.000.000.000
nel 1983: L.15.000.000.000
p) Cap. 18760
Contributo straordinario della Regione all'ente regionale di sviluppo agricolo per l'Emilia-Romagna a norma della legge 30-4-1976,n.386 (L.R.13-5-77 n.19 art.2 punti 2,4 e 5): Sito esterno
nel 1982: L.1.600.000.000
q) Cap. 18890
Concorso nel pagamento degli interessi su mutui contratti da imprenditori agricoli per l'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture aziendali.
Piani di sviluppo aziendali (art. 18 Legge 9- 5- 1975, n. 153 Sito esterno; LR 5- 5- 1977, n. 18 art. 11 lett. a) e art. 12).
Limite di impegno di L.4.300.000.000 a partire dal 1982, a carico della Regione per le prime 5 annualità ed a carico dello Stato per le successive a norma dell'art. 18 della Legge 27- 12- 1977, n. 984 Sito esterno.
I fondi necessari alla copertura delle 3 successive annualità 1984, 1985, 1986 per complessive Lire 12.900.000.000 sono accantonate in apposito " Fondo Globale " (cap. 86620) del 1983 per essere destinati sui bilanci successivi.
r) Cap. 20060
Contributi in capitale a favore delle iniziative di sviluppo approvate dalla CEE concernenti programmi specifici di sviluppo per la razionalizzazione dei trattamenti, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici( Reg. CEE n. 355 del 15- 2- 1977; Art. 6, DPR 24- 7- 77, n. 616 Sito esterno):
nel 1981: L.4.500.000.000
Art. 2
Contributi sulle spese di gestione per favorire la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di pregio
Con riferimento alle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 14- 5- 1975, n. 31, allo scopo di favorire la qualificazione produttiva delle colture ortofrutticole pregiate previste nel piano regionale del settore, la Giunta regionale può concedere contributi sulle spese di gestione, fino al 50% del loro ammontare annuo, a cooperative e loro consorzi che provvedono alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti di tali colture.
La Giunta regionale provvede all'approvazione dei programmi su conforme parere della competente Commissione Consiliare ed alla concessione e liquidazione dei contributi di cui al primo comma.
Art. 3
Il primo comma della lettera d) dell'articolo 12 della legge regionale 24 aprile 1981 n. 11 è così sostituito:
" Concessione di contributi in conto interessi sui mutui per il ripiano di passività onerose risultanti dall'ultimo bilancio chiuso entro il 30 giugno 1981, fino al 70e del loro ammontare, in favore delle cooperative ed indirizzo zootecnico che effettuano l'allevamento bovino. Limite d' impegno di L.1.000.000.000, a decorrere dal 1983 (Cap. 18200) ".
Art. 4
Estensione ad altri consorzi degli interventi previsti dall'art. 4 della legge regionale 24 aprile 1981 n. 11
I contributi straordinari in conto interessi previsti a norma dell'art. 4 della legge regionale 24 aprile 1981 n. 11 su mutui ventennali per il risanamento di aziende cooperative agricole di preminente interesse regionale, che si trovano in difficoltà finanziarie, sono estesi alle aziende cooperative aderenti al Consorzio denominato " Associazione delle cooperative agricole di produzione e lavoro della provincia di Ravenna " e da questa rappresentate.
Art. 5
Modalità di erogazione dei contributi per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione di impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti zootecnici.
Le provvidenze contributive a favore di iniziative riguardanti la realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione e l'acquisto di impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, vengono erogate secondo le seguenti modalità:
a) 50% del contributo in conto capitale concesso, previa presentazione di dichiarazione del beneficiario, con firma autenticata a norma di legge, di avvenuto inizio dei lavori;
b) 40% del contributo in conto capitale concesso, previa presentazione di dichiarazione del beneficiario, con firma autenticata a norma di legge, attestante l'avvenuta erogazione di una somma superiore alla metà della spesa ammessa;
c) la liquidazione a saldo del contributo o l'eventuale conguaglio, previa presentazione ed approvazione dello stato finale dei lavori e/ o degli acquisti eseguiti.
Le provvidenze contributive regionali destinate alla realizzazione di infrastrutture finanziate a norma di specifica regolamentazione comunitaria vengono erogate secondo le seguenti modalità:
a) 50% del contributo in conto capitale concesso, previa presentazione di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente beneficiario;
b) 50% del contributo in conto capitale concesso, in successive soluzioni sulla base degli effettivi ed accertati stati di avanzamento delle opere.
La Giunta regionale, o per essa l'Assessore delegato, può comminare la decadenza delle agevolazioni finanziari concesse, ancorchè in tutto o in parte già liquidate, qualora:
- gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti, senza giustificato motivo;
- le agevolazioni finanziarie siano state distolte dalle finalità per le quali furono concesse;
- siano state fornite indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'ente delegato.
La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, nonchè l'esclusione fino a cinque anni da ogni agevolazione in materia di agricoltura.
L'atto di pronuncia della decadenza fissa l'eventuale rateazione della somma da restituire e la durata della esclusione dalle agevolazioni.
Art. 6
Devoluzione fondi agricoli nell'ambito di iniziative di sviluppo approvate dalla CEE.
Le quote già destinate dalla Regione Emilia - Romagna a norma dell'art. 5 - lett. a) della legge regionale 20 ottobre 1979, n. 31, alla esecuzione di iniziative di sviluppo previste dal regolamento CEE n. 17/ 1964 sono devolute, limitatamente agli importi non impegnati per carenza di domanda ammontanti a L.689.373.000 sul Cap. 10740 del 1980 e a L.639.673.750 sul Cap. 20070 del 1981 a favore di iniziative di sviluppo approvate dalla CEE concernenti programmi per la razionalizzazione dei trattamenti, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici previsti dal regolamento CEE 355/ 1977 mediante il trasferimento della autorizzazione di spesa sul Capitolo 20060 per L.689.373.000 nell'esercizio 1981 e per L.639.673.750 nell'esercizio 1982.
Art. 7
Propaganda turistica e contributi per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche
Propaganda turistica e contributi per opere direttamente collegate all'esercizio di attività turistiche
Per favorire l'attività di propaganda del turismo emiliano - romagnolo nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1 - 2 comma - lettera b) ed art. 3 - 4 comma del
DPR 24- 7- 1977 n. 616 Sito esterno, è disposta per gli esercizi 1982 e 1983 una ulteriore autorizzazione annua di spesa di L.500.000.000 (Cap. 25620).
E' contemporaneamente disposta la riduzione dell' autorizzazione di spesa prevista dall'art. 27 - lettera a) della legge regionale 24 aprile 1981 n. 11 per gli esercizi 1982 e 1983 nella misura di L.500.000.000 annui relativamente ai contributi per opere direttamente collegate all' esercizio di attività turistiche, di cui alla legge regionale 14 marzo 1975 n. 16 (Cap. 25640).
Art. 8
Partecipazione all'aumento del capitale sociale della SpA " Officine Ortopediche Rizzoli "
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del capitale sociale della SpA " Officine Ortopediche Rizzoli " a norma di quanto stabilito dalla Legge regionale 25 marzo 1980, n. 21. Agli oneri conseguenti la sottoscrizione delle nuove azioni, ammontanti a L.2.000.000.000, l'Amministrazione fa fronte tramite lo stanziamento di annue L.1.000.000.000 rispettivamente negli esercizi 1981 e 1982 sul Capitolo di spesa 50500 del Bilancio regionale.
Art. 9
Rinnovo fidejussione a favore della gestione speciale " Officine degli Istituti Ortopedici Rizzoli"
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a rinnovare la propria fidejussione a garanzia della restituzione da parte degli Istituti Ortopedici Rizzoli, con sede in Bologna, delle anticipazioni di cassa concesse dall'Istituto di credito che gestisce il servizio di Tesoreria dell' Ente medesimo, riguardanti la sola gestione speciale " Officine degli Istituti Ortopedici Rizzoli ".
L'autorizzazione di cui al 1 comma del presente articolo ha valore per le operazioni di anticipazione in atto fino alla data della formale scorporazione della gestione " Officine " degli " Istituti Ortopedici Rizzoli " di Bologna e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1981 entro il limite massimo di L.10.800.000.000, anticipazione complessiva di cassa.
La fidejussione è concessa trimestralmente con atto deliberativo della Giunta regionale sulla base della presentazione da parte degli Istituti interessati, dei documenti attestanti il credito liquido ed esigibile in essere, vantato nei confronti degli enti ed organismi gestori del Servizio sanitario nazionale e per un importo non superiore al loro complessivo ammontare.
Alle spese eventualmente conseguenti alla prestazione della fidejussione, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi di cui al capitolo 89100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 integrato, se necessario, col prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie del bilancio medesimo, da attuarsi con atto deliberativo di Giunta.
La Giunta regionale è tenuta ad esercitare, nei modi consentiti dalle vigenti leggi, le azioni necessarie volte al recupero delle somme erogate dalla Regione in conseguenza della fidejussione prestata.
Art. 10
Strumenti urbanistici
Per gli interventi di cui alla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, e 7 dicembre 1978 n. 47, relativi alla concessione di contributi in capitale ai comuni loro consorzi nonchè ai comitati comprensoriali ed alle Comunità nonchè ai comitati comprensoriali ed alle Comunità montane, per la formazione di alcuni strumenti urbanistici è disposta un' ulteriore autorizzazione di spesa di L.300.000.000 annui, per il biennio 1982- 1983 (Capitolo 30550).
Art. 11
Censimento della circolazione stradale
Per il completamento del censimento decennale della circolazione e del traffico disposto dalla direttiva CEE n. 1108/ 1970 la Regione Emilia - Romagna è autorizzata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 6 del DPR 24- 7- 1977 n. 616 Sito esterno, a stanziare un' ulteriore somma di L.200.000.000 a carico dell'esercizio 1981 per spese dirette e contributi alle Province (Capitolo 45320).
Art. 12
Proroga della disposizione transitoria prevista dall'art. 58 della legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45
La disposizione transitoria cui all'art. 58 della legge regionale 1 dicembre 1979, n. 45, è estesa eccezionalmente all'esercizio finanziario 1981, ferme restando tutte le modalità previste nell'articolo stesso.
Art. 13
L'art. 11 della LR 29- 12- 1979 n. 48 " Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps " è sostituito dal seguente:
" La Giunta regionale predispone, in collaborazione con le organizzazioni interessate, un programma di ricerche socio - epidemiologiche da attuare sul territorio regionale, volto ad accertare la idoneità degli interventi assistenziali, curativi e riabilitativi realizzati sul territorio e a proporne l'eventuale loro adeguamento. Per la predisposizione del programma la Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare costituisce un apposito gruppo di lavoro, ovvero stipula convenzioni con Enti ed Istituti specializzati operanti in tale settore, ovvero si avvale di istituti regionali specializzati nel settore, oppure di altri enti ed organismi ritenuti idonei, assegnando loro appositi contributi nell'ambito delle spese stanziate ".
Art. 14
Nuove disposizioni relative alla durata dei contributi annui costanti in conto ammortamento dei mutui per opere pubbliche eseguite da Enti locali
Nuove disposizioni relative alla durata dei contributi annui costanti in conto ammortamento dei mutui per opere pubbliche eseguite da Enti locali
I contributi annui costanti in conto ammortamento dei mutui per opere pubbliche eseguite da Enti locali ai sensi delle leggi statali 15- 2- 1953, n. 184; 3- 8- 1949, n. 589; DPR 11 marzo 1968, n. 1090 Sito esterno, nonchè delle leggi regionali 24 gennaio 1975, n. 5; 15 novembre 1976, n. 47; 8 marzo 1976, n. 10; 3 dicembre 1976, n. 51; 14 marzo 1975, n. 16; 23 giugno 1978, n. 19; 22 dicembre 1972, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni sono concessi a partire dal 1981 limitatamente alla durata dei mutui cui si riferiscono.
Art. 15
Modifica dell'art. 70 della legge regionale 24 aprile 1981 n. 11
L'art. 70 della LR 24- 4- 1981, n. 11 concernente il trasferimento dal 1980 al 1981 delle autorizzazioni di spesa già finanziate con assegnazioni specifiche dello Stato non impegnate nel corso dell'esercizio 1980 è sostituito dal seguente:
" Le sottoelencate autorizzazioni di spesa per complessive L.35.951.164.917 finanziate con assegnazioni statali a destinazione vincolata, disposte dai provvedimenti legislativi a fianco di ciascuna notati per l'esercizio finanziario 1980, sono trasferiti all'esercizio finanziario 1981 a seguito della mancata assunzione dell'impegno definitivo nel corso dell'esercizio finanziario 1980:
1) L.240.776.000: spese dirette e contributi per la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali sul bestiame bovino, DPR 24- 7- 77, n. 616 Sito esterno art. 71 lett. d) e 77 6ett. c). Funzione delegata (Cap. 10580).
2) L.2.443.320.047: potenziamento delle strutture zootecniche. Contributi in conto interessi per l'acquisto di bestiame bovino, ovino e di macchine ed attrezzature zootecniche corrisposti in unica soluzione, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di contributo regionale (art. 5 LR 13- 8- 73, n. 29 e art. 1, 4 comma Lr 18- 5- 1974, n. 17) (Cap. 10725).
3) L.258.730.925: contributi integrativi in capitale per la realizzazione di piani di sviluppo zootecnico (art. 23 Legge 9- 5- 75, n. 153 Sito esterno; LR 5- 5- 1977, n. 18, art. 11, lett. g) e art. 13) (Cap. 10730).
4) L.1.037.091.000: contributi in conto capitale per il finanziamento d' interventi per la ristrutturazione di impianti ortofrutticoli a norma dell'art. 2 della legge regionale 14- 5- 1975 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 12120).
5) L.5.177.373.852: contributi attualizzati in conto interessi per l'acquisto di macchine e strutture mobili per l'ortofrutticoltura, la floricoltura e la coltura della barbabietola (art. 4 lett. c), LR 10- 5- 1978, n. 15) (Cap. 12165).
6) L.306.236.117: concessione di contributi in conto interessi integrativi in aggiunta a contributi di cui all'art. 23 della Legge 9 maggio 1975 n. 153 Sito esterno per lo sviluppo delle coltivazioni foraggere in favore di imprenditori agricoli operanti in zone montane svantaggiate (art. 10, 3 comma Legge 10- 5- 1976, n. 352 Sito esterno. Attuazione direttive CEE n. 268 e n. 273; LR 5- 5- 1977, n. 18 art. 13, 4 comma) (Cap. 15150).
7) L.705.000: interventi in capitale per la realizzazione del piano irriguo regionale (Legge 27- 12- 1977, n. 984 Sito esterno, artt. 11 e 12) (Cap. 16110).
8) L.2.000.000.000: interventi straordinari per il completamento ed il potenziamento dell'elettrificazione rurale( LR 1- 7- 1974, n. 24) (Cap. 16800).
9) L.1.084.000: spese e contributi per l'assistenza tecnico - economica alle aziende singole ed alla cooperazione per studi, ricerche, indagini nel campo dell'agricoltura, delle foreste e della trasformazione dei prodotti e per la divulgazione dei risultati (artt. 5 e 6 27- 10- 1966, n. 910; art. 1 e 2 Legge 30- 6- 1954, n. 493 Sito esterno; art. 104 legge 30- 12- 1923, n. 3267 Sito esterno) (Cap. 18070).
10) L.472.746.020: contributi agli imprenditori agricoli per la tenuta di una contabilità aziendale in conformità di quanto disposto dall'art. 11 della Direttiva CEE n. 159/ 1972 (articolo 29 Legge 9- 5- 1975, n. 153 Sito esterno; art. 11 lett. d) e art. 19 LR 5- 5- 1977, n. 18) (Cap. 18090).
11) L.1.222.036.265: attività d' informazione socio - economica in agricoltura (Art. 48 Legge 9- 5- 1975, n. 153 Sito esterno; LR 5- 5- 1977, n. 18, art. 43 e segg.) (Cap. 18160).
12) L.2.522.979.900: interventi a sostegno delle aziende e delle cooperative agricole. Contributi in conto interessi su prestiti di conduzione (art. 2 LR 4- 4- 1973, n. 20; art. 11 comma lett. b) LR 25- 5- 1974, n. 19). Quota a carico dello Stato (Cap. 18360).
13) L.728.728.206: contributo per il credito di esercizio in favore di consorzi di cooperative operanti nel settore caseario per consentire anticipazioni ai soli conferenti a norma dell'art. 2, punto 4, lett. b) della Legge 5- 7- 1928, n. 1760 Sito esterno in misura da determinarsi a norma dell' art. 43 della LR 20- 4- 1979, n. 10 (Cap. 18370).
14) L.1.600.378.182: concorso negli interessi e contributi nella rata di ammortamento per i prestiti di esercizio concessi dagli Istituti o Enti esercenti il Credito Agrario a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (Cap. 19530).
15) L.4.061.680.926: concorso nell'interesse sui prestiti di esercizio erogati da istituti o Enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonchè alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli, costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli danneggiati da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche (Cap. 19550).
16) L.193.080.295: compenso integrativo del prezzo di vendita delle pomacee non commercializzabili a seguito di avversità atmosferiche ed avviate alla distillazione per la produzione di alcool (Cap. 19570).
17) L.3.431.000.429: concorso negli interessi e contributo nella rata di ammortamento per prestiti di esercizio concessi dagli istituti o enti esercenti il credito agrario a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche. Pratiche di competenza degli istituti di credito (Cap. 19590).
18) L.1.684.899.063: concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati da istituti o enti esercenti il credito agrario alle aziende agricole, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, nonchè alle cooperative agricole, ai consorzi ed alle associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, lavorazione e vendita dei prodotti agricoli, danneggiati da eccezionali avversità atmosferiche. Pratiche di competenza degli istituti di credito (Cap. 19610).
19) L.5.238.100.000: assegnazioni agli IACP e ai loro consorzi, nonchè ai Comuni, di fondi per gli interventi di edilizia sovvenzionata, di cui al 1 comma delle lett. a) e c) dell'art. 1 della Legge 5- 8- 1978, n. 457 Sito esterno " Norme per l'edilizia residenziale " (art. 35 legge 5- 8- 1978, n. 457 Sito esterno) (Cap. 32250).
20) L.2.124.250.000: contributo in conto capitale a favore di Comuni e loro consorzi per l'esecuzione di opere fognarie e di impianti di depurazione( LR 15- 11- 1976, n. 47 art. 3, 2 comma). Quota a carico dello Stato (Cap. 37325).
21) L.55.000.000: fondo ospedaliero di cui all'art. 33 della Legge 12- 2- 1968, n. 132 Sito esternoe Legge 8- 5- 1971, n. 304 Sito esterno (Cap. 50590).
22) L.826.161.322: sopravvenienze passive di spese correnti a destinazione indistinta (Legge 833/ 78 Sito esterno) (Cap. 51705).
23) L.2.178.000: spese correnti a destinazione vincolata per la formazione e riqualificazione del personale, per la realizzazione dei progetti obiettivo, per l'educazione sanitaria e per la ricerca finalizzata (art. 51, Legge 23- 12- 1978, n. 833 Sito esterno) (Cap. 51710).
24) L.1.564.704: sopravvenienze passive, spese per l'assistenza ospedaliera prestata da istituti convenzionati con la Regione (Cap. 52305).
25) L.308.065.772: sopravvenienze passive: spese per il rimborso agli aventi diritto delle quote per il ricovero negli istituti di cura non convenzionati od in classi diverse da quelle convenzionate (art. 12 DL 8- 7- 1974, n. 264 Sito esterno) (Cap. 52505).
26) L.12.498.892: sopravvenienze passive; spese per il riparto del fondo sanitario a norma del 3 e 4 comma art. 32 Legge 23- 12- 1978, n. 833 Sito esterno (Cap. 57855) ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno Sito esterno
Art. 16
All'art. 72 della LR 24- 4- 1981 n. 11 concernenti il trasferimento al 1981 di autorizzazioni di spesa del 1980 finanziate con mezzi regionali e non impegnate nel corso dell'esercizio medesimo è aggiunta la seguente ulteriore lettera:
" p. bis) L.750.000.000: interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Appennino Emiliano - Romagnolo a norma della LR 6- 7- 1974, n. 27 (Cap. 39210) ".
Art. 17
Recupero di fondi per l'esercizio 1982 relativi ad interventi per opere pubbliche
Per gli interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Appennino Emiliano - Romagnolo previsti dalla LR 6 luglio 1974, n. 27 è autorizzata per l'esercizio 1982 la spesa di L.750.000.000, a recupero della corrispondente economia di spesa riscontrata sul Cap. 39210 in chiusura dell'esercizio finanziario 1980.
Art. 18
Copertura finanziaria
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte a norme dell'art. 5, 2 comma, della LR di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1981- 1983, stato di previsione delle entrate e nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa dello stesso bilancio pluriennale, come modificato dalla legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e del bilancio pluriennale 1981- 1983 - 1 Provvedimento generale di variazione - approvata dal Consiglio regionale nella stessa seduta di approvazione della presente legge e secondo quanto esposto nel prospetto dimostrativo allegato alla presente legge.
Art. 19
Dichiarazione d' urgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli artt. 127, 2 comma della Costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 settembre 1981

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