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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 settembre 1981, n. 36

PIANO POLIENNALE DI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA FINALIZZATA AL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 113 del 12 settembre 1981

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario.
A tal fine è autorizzata per gli anni 1982 e 1983 la spesa di lire 10.000.000.000 per la realizzazione di un programma regionale poliennale relativo ad opere di edilizia residenziale universitaria comprendente l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonchè le spese per arredamenti e attrezzature.
Il programma, oltre a tener conto delle esigenze attuali in relazione alle strutture esistenti e agli studenti iscritti, frequentanti e fuori sede, è riferito in particolare allo sviluppo e alla riorganizzazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.
Art. 2
Il programma regionale è proposto dalla Giunta, sulla base di specifici programmi poliennali elaborati dai Comuni, in cui hanno sede le Università, con il concorso delle stesse e delle Opre universitarie, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il programma è approvato dal Consiglio regionale mediante gli occorrenti provvedimenti legislativi e amministrativi.
Art. 3
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ammontante a L.10.000.000.000 per il biennio 1982- 1983, l'Amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti allocati nell'ambito del bilancio pluriennale per gli esercizi 1981 - 1983, alla sezione 6a" cultura, scuola, formazione professionale, tempo libero", settore 03, programma 01 " scuola e diritto allo studio" e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione a partire dall'esercizio 1982, che verrà dotato dello stanziamento necessario in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 settembre 1981

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