LEGGE REGIONALE 8 settembre 1981, n. 36
PIANO POLIENNALE DI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA FINALIZZATA AL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
La legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 L.R. 27 luglio 2007 n. 15
Art. 2
Il programma regionale è proposto dalla Giunta, sulla base di specifici programmi poliennali elaborati dai Comuni, in cui hanno sede le Università, con il concorso delle stesse e delle Opere universitarie(1), non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il programma è approvato dal Consiglio regionale mediante gli occorrenti provvedimenti legislativi e amministrativi.
Note del Redattore:
Le Opere universitarie sono state soppresse a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. Vedi ora la L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20".