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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1981, n. 36

PIANO POLIENNALE DI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA FINALIZZATA AL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 marzo 1995 n. 12

La legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 L.R. 27 luglio 2007 n. 15

Art. 2
Il programma regionale è proposto dalla Giunta, sulla base di specifici programmi poliennali elaborati dai Comuni, in cui hanno sede le Università, con il concorso delle stesse e delle Opere universitarie(1), non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il programma è approvato dal Consiglio regionale mediante gli occorrenti provvedimenti legislativi e amministrativi.

Note del Redattore:

Le Opere universitarie sono state soppresse a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. Vedi ora la L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20".

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