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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1981, n. 36

PIANO POLIENNALE DI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA FINALIZZATA AL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 marzo 1995 n. 12

La legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 L.R. 27 luglio 2007 n. 15

Art. 3
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ammontante a L.10.000.000.000 per il biennio 1982-1983, l'Amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti allocati nell'ambito del bilancio pluriennale per gli esercizi 1981-1983, alla sezione 6ª "cultura, scuola, formazione professionale, tempo libero", settore 03, programma 01 "scuola e diritto allo studio" e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione a partire dall'esercizio 1982, che verrà dotato dello stanziamento necessario in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso.

Note del Redattore:

Le Opere universitarie sono state soppresse a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. Vedi ora la L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20".

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