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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 8 settembre 1981, n. 36

PIANO POLIENNALE DI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA FINALIZZATA AL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 7 marzo 1995 n. 12

La legge verrà abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008 come indicato da art. 31 L.R. 27 luglio 2007 n. 15

INDICE

Art. 3 - Copertura finanziaria
Art. 1

(aggiunti 2 commi dopo il comma 2 da art. 1 L.R. 7 marzo 1995 n. 12)

La Regione Emilia-Romagna promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario.
A tal fine è autorizzata per gli anni 1982 e 1983 la spesa di lire 10.000.000.000 per la realizzazione di un programma regionale poliennale relativo ad opere di edilizia residenziale universitaria comprendente l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature.
La Regione è autorizzata a finanziare interventi anche su strutture di proprietà di enti, società, associazioni e fondazioni sulla base del vincolo di destinazione delle strutture a servizi per studenti.
La durata del vincolo di destinazione è stabilita dal Consiglio regionale entro un limite minimo di cinque anni e massimo di trenta anni, sulla base della natura dell'intervento e dell'importo della spesa.
Il programma, oltre a tener conto delle esigenze attuali in relazione alle strutture esistenti e agli studenti iscritti, frequentanti e fuori sede, è riferito in particolare allo sviluppo e alla riorganizzazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.
Art. 2
Il programma regionale è proposto dalla Giunta, sulla base di specifici programmi poliennali elaborati dai Comuni, in cui hanno sede le Università, con il concorso delle stesse e delle Opere universitarie(1), non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Il programma è approvato dal Consiglio regionale mediante gli occorrenti provvedimenti legislativi e amministrativi.
Art. 3
Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge e ammontante a L.10.000.000.000 per il biennio 1982-1983, l'Amministrazione regionale fa fronte con gli stanziamenti allocati nell'ambito del bilancio pluriennale per gli esercizi 1981-1983, alla sezione 6ª "cultura, scuola, formazione professionale, tempo libero", settore 03, programma 01 "scuola e diritto allo studio" e con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione a partire dall'esercizio 1982, che verrà dotato dello stanziamento necessario in sede di approvazione del bilancio per l'esercizio stesso.

Note del Redattore:

Le Opere universitarie sono state soppresse a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 44 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che ha trasferito alle Regioni le funzioni amministrative esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari. Vedi ora la L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20".

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