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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1981, n. 37

INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 152/ 1968 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 29 ottobre 1981

Art. 1
Al personale regionale collocato a riposo ai sensi dell'art. 108 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 o dispensato dal servizio per comprovata inabilità permanente al lavoro, privo dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152 Sito esterno e che abbia almeno un anno intero di servizio, la Regione Emilia - Romagna corrisponde l'indennità di fine lavoro nella misura prevista dall'art. 4 della citata legge n. 152/ 1968 Sito esterno.

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