LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1981, n. 37
INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 152/ 1968
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 29 ottobre 1981
Art. 1
Al personale regionale collocato a riposo ai sensi dell'art. 108 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 o dispensato dal servizio per comprovata inabilità permanente al lavoro, privo dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e che abbia almeno un anno intero di servizio, la Regione Emilia - Romagna corrisponde l'indennità di fine lavoro nella misura prevista dall'art. 4 della citata legge n. 152/ 1968 .