LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1981, n. 37
INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 152/ 1968
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 29 ottobre 1981
Art. 3
A richiesta degli interessati, da presentare a pena di decadenza entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme contenute nel precedente art. 1 si applicano anche nei confronti del personale che abbia cessato il servizio prima che sia entrata in vigore.