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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1981, n. 37

INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 152/ 1968 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 29 ottobre 1981

Art. 4
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L.160.000.000 per il periodo dall' 1/ 7/ 1972 al 31- 12- 1980 ed in L.50.000.000 per l'anno 1981, si farà fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.
Per gli anni successivi al 1981 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio a norma dell'art. 11, comma 1 , della legge regionale 6/ 7/ 1977, n. 31, in ragione del prevedibile andamento dei collocamenti a riposo del personale che verrà a trovarsi nelle condizioni indicate nell'art. 1 della presente legge.

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