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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1981, n. 37

INDENNITA' DI FINE SERVIZIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE PRIVO DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 152/ 1968 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 132 del 29 ottobre 1981

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Al personale regionale collocato a riposo ai sensi dell'art. 108 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 o dispensato dal servizio per comprovata inabilità permanente al lavoro, privo dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 152 Sito esterno e che abbia almeno un anno intero di servizio, la Regione Emilia - Romagna corrisponde l'indennità di fine lavoro nella misura prevista dall'art. 4 della citata legge n. 152/ 1968 Sito esterno.
Art. 2
Nel caso di collaboratori deceduti in attività di servizio, l'indennità viene corrisposta ai superstiti indicati nell'art. 3 della stessa legge n. 152/ 1968 Sito esterno.
Art. 3
A richiesta degli interessati, da presentare a pena di decadenza entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme contenute nel precedente art. 1 si applicano anche nei confronti del personale che abbia cessato il servizio prima che sia entrata in vigore.
Art. 4
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L.160.000.000 per il periodo dall' 1/ 7/ 1972 al 31- 12- 1980 ed in L.50.000.000 per l'anno 1981, si farà fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1981.
Per gli anni successivi al 1981 lo stanziamento di spesa sarà determinato annualmente dalla legge regionale di bilancio a norma dell'art. 11, comma 1 , della legge regionale 6/ 7/ 1977, n. 31, in ragione del prevedibile andamento dei collocamenti a riposo del personale che verrà a trovarsi nelle condizioni indicate nell'art. 1 della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 26 ottobre 1981

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