LEGGE REGIONALE 25 novembre 1981, n. 38
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1979, N. 48: INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE AI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 26 novembre 1981
Art. 1
L'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48 è così sostituito:
" Nel quadro degli interventi di cui al precedente art. 3, la Regione assegna ai Comuni singoli o associati contributi fino alla concorrenza massima di Lire 1.000.000 per ciascuno studente assistito e per anno scolastico. I Comuni, singoli o associati, che intendono avvalersi del contributo regionale trasmettono, entro il 15 novembre di ogni anno, apposito atto deliberativo da cui risulti il numero degli interventi programmati e la spesa presunta per ciascuno di essi. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla ripartizione ed alla liquidazione dei contributi ".