LEGGE REGIONALE 25 novembre 1981, n. 38
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1979, N. 48: INTERVENTI PER FAVORIRE L'AUTONOMIA ECONOMICA E SOCIALE AI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 26 novembre 1981
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48 è così sostituito:
" Nel quadro degli interventi di cui al precedente art. 3, la Regione assegna ai Comuni singoli o associati contributi fino alla concorrenza massima di Lire 1.000.000 per ciascuno studente assistito e per anno scolastico. I Comuni, singoli o associati, che intendono avvalersi del contributo regionale trasmettono, entro il 15 novembre di ogni anno, apposito atto deliberativo da cui risulti il numero degli interventi programmati e la spesa presunta per ciascuno di essi. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita la Commissione consiliare competente, provvede alla ripartizione ed alla liquidazione dei contributi ".
Art. 2
Per l'anno 1981, i termini di presentazione delle delibere di cui al secondo comma del precedente articolo s' intendono riaperti fino al 15 novembre 1981.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 44 - ultimo comma dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione , ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 novembre 1981