Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 29/06/1905 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 26/11/1981
LEGGE REGIONALE 25 novembre 1981, n. 39
NORME PER LA DEFINITIVA DESTINAZIONE DEL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE AI SENSI DEL DPR 24 LUGLIO 1977 N. 616 E DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 26 novembre 1981
Art. 2
Il personale assegnato agli uffici regionali e agli Enti locali ai sensi della presente legge è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali.
L'iscrizione ha decorrenza:
- dalla data di messa a disposizione della Regione per il personale dipendente dagli Enti di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e alla legge 21 ottobre 1978, n. 641 ;
- dalla data di inquadramento nei ruoli della Regione o degli Enti locali per il personale dipendente dall' Amministrazione dello Stato di cui all'art. 112 del suddetto decreto.