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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Allegato29/06/1905

Data di pubblicazione della legge modificante : 26/11/1981

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1981, n. 39

NORME PER LA DEFINITIVA DESTINAZIONE DEL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE AI SENSI DEL DPR 24 LUGLIO 1977 N. 616 Sito esterno E DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 26 novembre 1981

Art. 2
Il personale assegnato agli uffici regionali e agli Enti locali ai sensi della presente legge è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali.
L'iscrizione ha decorrenza:
- dalla data di messa a disposizione della Regione per il personale dipendente dagli Enti di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e alla legge 21 ottobre 1978, n. 641 Sito esterno;
- dalla data di inquadramento nei ruoli della Regione o degli Enti locali per il personale dipendente dall' Amministrazione dello Stato di cui all'art. 112 del suddetto decreto.

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