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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1981, n. 39

NORME PER LA DEFINITIVA DESTINAZIONE DEL PERSONALE MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE AI SENSI DEL DPR 24 LUGLIO 1977 N. 616 Sito esterno E DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1978, N. 641 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 145 del 26 novembre 1981

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Il personale dipendente dell'amministrazione dello Stato e degli Enti nazionali ed interregionali indicati nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, posto a disposizione della Regione ai sensi degli articoli 112 e 122 del decreto medesimo, nonchè dell'articolo 1/ bis aggiunto al decreto - legge 18 agosto 1978, n. 481 Sito esterno, dalla legge di conversione 21 ottobre 1978, n. 641, è assegnato agli uffici regionali o agli Enti locali in base alle esigenze rispettivamente derivanti dall'assolvimento delle funzioni trasferite o delegate alla Regione o attribuite agli Enti locali ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno.
L'individuazione e l'assegnazione del personale agli uffici regionali, nonchè la determinazione di quello da assegnare agli Enti locali, sono effettuate dalla Giunta regionale, che vi provvede entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale provvede altresì, d' intesa con gli Enti locali interessati, secondo la procedura di seguito indicata, alla ripartizione tra gli stessi del personale ad essi destinato.
La Giunta regionale propone ai Comuni e alle Province interessati il riparto del personale tra gli stessi.
Sulla proposta i singoli Enti, con deliberazioni dei rispettivi Consigli, esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla ricezione; decorsi inutilmente i quali, il parere si intende favorevole.
Entro i successivi quindici giorni la Giunta regionale, sulla base dei pareri espressi dai Comuni e dalle Province e di quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 25, provvede al definitivo riparto del personale fra gli stessi.
Con riferimento all'art. 123 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, la Regione e gli Enti locali provvedono ad inquadrare nei propri ruoli il personale di ruolo e a definire la posizione di quello non di ruolo ad essi assegnato.
Art. 2
Il personale assegnato agli uffici regionali e agli Enti locali ai sensi della presente legge è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali.
L'iscrizione ha decorrenza:
- dalla data di messa a disposizione della Regione per il personale dipendente dagli Enti di cui all'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e alla legge 21 ottobre 1978, n. 641 Sito esterno;
- dalla data di inquadramento nei ruoli della Regione o degli Enti locali per il personale dipendente dall' Amministrazione dello Stato di cui all'art. 112 del suddetto decreto.
Art. 3
Alla determinazione degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'art. 11, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, con la legge di bilancio ovvero con la legge di variazione al bilancio di previsione sulla base delle deliberazioni di assegnazione del personale di cui al precedente articolo 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 25 novembre 1981

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