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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 42

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 4 dicembre 1981

Art. 14
Disposizioni transitorie e finali
La nuova classifica delle aziende alberghiere è operante dal 1 gennaio 1983. Fino al 30 aprile 1982 si applicano le norme del RDL 18 gennaio 1937 n. 975 e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle aziende alberghiere alle quali vengono concesse le licenze nel periodo dal 1 maggio 1982 al 31 dicembre 1982, i Comuni attribuiscono la classifica a sensi del citato RDL 18 gennaio 1937, n. 975, da valere fino al 31 dicembre 1982, e la classifica a sensi della presente legge da valere dall'1 gennaio 1983.
In sede di prima applicazione della presente legge le aziende alberghiere che difettano di alcuno dei requisiti obbligati per ottenere la classifica al livello secondo le comparazioni sottoindicate, possono, a richiesta, ottenere la classifica in base a dette comparazioni, a condizioni che i requisiti in possesso totalizzino il punteggio minimo previsto per i singoli livelli dell'allegato quadro di classificazione e che si dotino dei requisiti obbligati mancanti entro il 31 dicembre 1984.
Albergo di lusso = Albergo a 5 stelle
Albergo di I categoria = Albergo a 4 stelle
Albergo di II categoria e pensione di I categoria = Albergo a 3 stelle
Albergo di III categoria e pensione di II categoria = Albergo a 2 stelle
Albergo di IV categoria e pensione di III e locande = Albergo a 1 stella
Trascorso inutilmente detto termine, il Comune provvede alla revisione della classifica per le aziende alberghiere classificate da 5 a 2 stelle e alla revoca della classifica, con conseguente revoca della licenza, per le aziende classificate a 1 stella.

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