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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 42

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 4 dicembre 1981

Art. 15
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal precedente articolo e ammontanti a L.100.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, la Regione provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso, che verrà dotato dello stanziamento necessario mediante lo storno di pari importo dal capitolo 85100 " Fondo per le spese obbligatorie ", in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio 1982.

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