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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 42

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 4 dicembre 1981

Art. 3
Classificazione alberghiera
Le aziende alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, una stella.
L'attribuzione della classifica è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio, la quale deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classifica assegnata, al numero delle camere e dei letti, al periodo di apertura (stagionale o annuale) ed all'ubicazione.
E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno ed all'interno di ciascuna azienda alberghiera, il segno distintivo corrispondente al numero di stelle assegnate.
La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza 1 gennaio.
Per le nuove aziende alberghiere, attivate durante il quinquennio, e per le aziende riclassificate ai sensi dell' articolo 6, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.
Le operazioni di classifica alberghiera devono essere espletate nel semestre precedente l'anno di inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa.
Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

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