LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 42
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 4 dicembre 1981
Art. 4
Assegnazione della classifica
Per le aziende alberghiere in attività la classifica viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile e degli elementi denunciati.
Per le nuove aziende alberghiere la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnata in via definitiva entro novanta giorni dall'inizio dell'attività dell'esercizio a seguito di accertamento da parte del Comune.