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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 42

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 4 dicembre 1981

Art. 6
Revisione di classifica
Qualora durante il quinquennio intervengano notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda alberghiera o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, d' ufficio o a domanda, alla revisione di classifica dell'azienda alberghiera, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.
In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnato, il titolare della licenza d' esercizio è tenuto a farne denuncia al Comune, nel cui territorio è sita l'azienda alberghiera per l'adozione del provvedimento di revisione di classifica.

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