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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 42

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 4 dicembre 1981

Art. 7
Delega ed esercizio delle funzioni amministrative di classificazione alberghiera
Le funzioni amministrative di classificazione alberghiera, attribuite agli enti provinciali per il turismo dal RDL 18 gennaio 1937, n. 975, e successive modificazioni, sono delegate, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione Sito esterno e dell'articolo 57, primo comma dello Statuto regionale, ai Comuni, con effetto dal 1 maggio 1982.
I Consigli comunali determinano l'organo comunale competente all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente nonchè delle funzioni di cui agli artt. 11 e 12 della presente legge regionale; determinano, inoltre, le modalità di consultazione delle associazioni di categoria.
I titolari della licenza di esercizio alberghiero devono, entro il mese di aprile dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, inoltrare al Comune, nel cui territorio è sita l'azienda stessa, una denuncia contenente tutti gli elementi relativi alle pestazioni di servizi, alle dotazioni, agli impianti ed attrezzature nonchè all' ubicazione ed aspetto, necessari per la classificazione.
Stessa denuncia deve essere presentata in caso di nuova apertura, durante il quinquennio, di azienda alberghiera.
I provvedimenti di classificazione alberghiera vengono adottati dall'organo comunale competente entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda. In sede di riclassificazione quinquennale e di prima applicazione della presente legge, il Comune provvede entro il termine di centocinquanta giorni.
Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d' ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica.
I provvedimenti adottati dal Comune in materia di classificazione alberghiera devono essere affissi, entro cinque giorni dalla data di adozione, all'albo pretorio del Comune stesso per il periodo di quindici giorni.
Contro il provvedimento di classifica, di rinnovo di classifica o di riclassifica quinquennale è ammesso ricorso in opposizione, entro il perentorio termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, all'organo designato dal Consiglio comunale a sensi del 2 comma del presente articolo, il quale decide nei successivi trenta gioni.
Entro il 30 novembre dell'anno precedente il quinquennio di riclassifica quinquennale il Comune trasmette al Presidente della Giunta regionale, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, l'elenco delle aziende alberghiere riclassificate operanti nel territorio di pertinenza, con tutte le indicazioni prescritte dal 2 comma dell'articolo 3 e con la indicazione della titolarità della licenza di esercizio.
Nel caso di nuovo esercizio alberghiero o di revisione della classifica durante il quinquennio, il Comune trasmette al Presidente della Giunta regionale copia del provvedimento definitivo per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione nei trenta giorni successivi al termine previsto per la presentazione dell'eventuale ricorso.
Entro un mese dall'intervenuta variazione della titolarità della licenza d' esercizio ovvero di alcune delle indicazioni contenute nella licenza stessa, di cui al secondo comma dell'articolo 3, o dalla intervenuta cessazione dell'attività di azienda alberghiera, il Comune ne dà comunicazione al Presidente della Giunta regionale, per i conseguenti aggiornamenti nella pubblicazione dell'elenco.

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