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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 42

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE ALBERGHIERE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 149 del 4 dicembre 1981

Art. 8
Rapporti concernenti la delega
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale invita il Comune a provvedere entro congruo termine; decorso inutilmente il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta stessa.
La revoca delle funzioni delegate ai Comuni è attuata con legge regionale; la revoca nei confronti di un singolo Comune è ammessa, sempre con legge regionale, nei soli casi di persistente inerzia o grave violazione delle norme della presente legge e delle direttive regionali a carattere vincolante, previa contestazione all'ente delegato.
I Comuni, nell'adozione degli atti conseguenti al conferimento della delega, devono fare espressa menzione della delega stessa di cui sono destinatari.
Nel corso del rapporto di delega, il Consiglio regionale e la Giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni delegate.
Le direttive della Giunta regionale possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla Commissione consiliare competente.
Gli atti di direttiva vincolante vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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